A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza, previsto dall’art. 16-sexies d.l. 18/10/2012, n. 179, come modificato dal d.l. 24/06/2014, n. 90, non è più possibile effettuare le comunicazioni o le notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario procedente, anche se l’avvocato destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede quest’ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario. Tale principio di diritto, enunciato riguardo al processo civile, va esteso al processo dinanzi al Consiglio nazionale forense, al quale si applicano norme e principi del codice di rito civile, i quali, invece, unicamente per il giudizio di cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.; art. 16-sexies, d.l. n.179/2012) prescrivono che, in mancanza di espresse indicazioni, le notificazioni devono essere effettuate in cancelleria.
Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018
– codice: art. 1
Risultati della ricerca: 4
Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Arnau Leonardo), sentenza n. 89 del 24 Marzo 2026
Il dovere di verità dell’avvocato sussiste anche fuori dal processo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Gagliano Antonio), sentenza n. 127 del 08 Aprile 2024
Il concorso nel confezionamento di documenti falsi
CDD di Bologna (pres. Peccenini Flavio, rel. Pastorelli Luca), decisione n. 84 del 11 Settembre 2019
La falsificazione di provvedimenti giurisdizionali e documenti offende l’ordinamento, la società e il prestigio dell’intera classe forense
CDD di Bologna (pres. Gentili Sanzio, rel. Gulieri Guido), decisione n. 1 del 22 Febbraio 2016