Per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare, la gravità del fatto, il grado di colpa, la sussistenza del dolo e il pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita rilevano ex art. 21 cdf ai fini delle aggravanti previste dall’art. 22 stesso codice (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare -aggravata- della radiazione).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 336 del 24 Novembre 2016 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 15 Settembre 2014 (cancellazione)
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