DIVIETO EX ART. 25 CO. 2 CDF – SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA DI PATTO DI QUOTA LITE

Il patto di quota lite sottoscritto in data anteriore all’abrogazione del divieto intervenuto ex L. 248/2006, essendo comunque violativo dei previgenti artt. 2233 co 3 c.c. e 45 CDF, integra l’illecito previsto dall’art. 25 co. 2 CDFArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo → in vigore, non solo perché il predetto divieto è stato reintrodotto dall’art. 13 co. 4 L. 247/2012, ma anche perché la precedente abrogazione non elide l’antigiuridicità delle condotte pregresse, rientrando la violazione deontologica nel genus degli illeciti amministrativi per cui non trova applicazione il principio del favor rei, bensì quello del tempus regit actum.

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. De Maio, rel. De Maio), decisione n. 46 del 13 aprile 2022

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– codice: art. 68

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 29 Novembre 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 59 del 11 Novembre 2017 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22729 del 20 Luglio 2022 (respinge)