Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF, pur dichiarando prescritto uno dei due capi di incolpazione, ha confermato l’avvertimento irrogato dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 199/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 81/2018, CNF n. 561/2018, CNF n. 245/2017, CNF n. 275/2016, CNF n. 15/2016, CNF n. 52/2013, CNF n. 16/2012, CNF n. 215/2005, CNF n. 203/2005, CNF. n. 82/2002, CNF. n. 52/2002, nonché Cass. n. 20383/2021, che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506/2020.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 53

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parere

Il COA di Cagliari formula il seguente quesito: “Chiarisca il CNF se le prescrizioni di cui agli artt. 28, c. 10, L. 247/2012 e 53 n.3 del nuovo CDF, riferendosi specificamente agli “incarichi giudiziari”, debbano intendersi nel senso di limitare il divieto di accettazione degli incarichi conferiti da Giudici del Circondario esclusivamente a quelli in cui l’avvocato operi quale ausiliario del giudice (e quindi quelli di curatore fallimentare, di curatore dell’eredità giacente, di delegato alle vendite nelle procedure esecutive immobiliari e custode giudiziale), posto che lo svolgimento di quei soli incarichi assume particolare rilevanza nella funzione giudiziaria e comporta una necessaria e continua collaborazione con il giudice, in ciò evidenziandosi anche che la nomina non consentita è quella funzionale all’amministrazione della giustizia”.

Consiglio Nazionale Forense (Commissione Consultiva CNF), parere n. 24 del 28 Aprile 2017

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 2014 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 15 Novembre 2010 (avvertimento)