Divieto di reformatio in pejus: il parziale accoglimento dell’impugnazione NON impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale

Il parziale accoglimento dell’impugnazione (nella specie, per prescrizione di uno degli illeciti contestati) non impone una corrispondente riduzione della sanzione irrogata dal Consiglio territoriale, giacché questa è determinata non già per effetto di un mero computo matematico né in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, ma in ragione dell’entità della lesione dei canoni deontologici e della immagine della avvocatura alla luce dei fatti complessivamente valutati, sicché non sussiste violazione del divieto di reformatio in peius allorché la sanzione sia confermata in sede di gravame pur se una delle contestazioni precedentemente ritenuta sia venuta meno (Nel caso di specie, in implicita applicazione del principio di cui in massima, il CNF, pur dichiarando prescritto uno dei due capi di incolpazione, ha confermato l’avvertimento irrogato dal CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024

NOTA:
In senso conforme, CNF n. 199/2022, CNF n. 230/2022, CNF n. 107/2022, CNF n. 57/2022, CNF n. 141/2020, CNF n. 130/2020, CNF n. 156/2019, CNF n. 81/2018, CNF n. 561/2018, CNF n. 245/2017, CNF n. 275/2016, CNF n. 15/2016, CNF n. 52/2013, CNF n. 16/2012, CNF n. 215/2005, CNF n. 203/2005, CNF. n. 82/2002, CNF. n. 52/2002, nonché Cass. n. 20383/2021, che ha superato il proprio precedente orientamento espresso con la sentenza n. 2506/2020.

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 37

Risultati della ricerca: 115

sentenza

Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione – Accertamento requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Necessità – Sussiste. Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Incarico al professionista a mezzo apposizione di firma raccolta su modulo prestampato da segretaria di agenzia assicurativa – Illecito disciplinare – Sussiste.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Panuccio Vincenzo, rel. Caddeo Paolo), sentenza n. 124 del 06 Novembre 1995

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 20 Luglio 1989 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 20 Dicembre 1980 (sospensione)