Divieto di bis in idem e recidiva specifica

Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Non sussiste pertanto violazione del predetto divieto nel caso in cui la contestazione riguardi un’ipotesi di recidiva specifica, cioè allorché l’incolpato reiteri il comportamento per il quale sia stato in precedenza sanzionato (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato il divieto di bis in idem per essere stato in precedenza sanzionato per un comportamento analogo, che quivi aveva nuovamente commesso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Esposito), sentenza n. 13 del 18 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 18 Aprile 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 24 Febbraio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 2506 del 04 Febbraio 2020 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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