La violazione dell’art. 68 cdf è un illecito deontologico istantaneo, che si consuma con l’assunzione dell’incarico sicché, ai fini dell’individuazione del dies a quo della prescrizione dell’azione disciplinare, non rileva il momento -successivo- in cui l’incarico stesso termina, con la definizione del relativo giudizio ovvero per la rinuncia al mandato, giacché il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle quali il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.
NOTA:
In senso conforme, Cass. n. 14933/2023, CNF n. 111/2023, CNF n. 40/2023, CNF n. 271/2022, CNF n. 222/2022, CNF n. 47/2022, CNF n. 146/2020, CNF n. 135/2020, CNF n. 183/2006.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 307 del 23 Luglio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 12 Febbraio 2021 (sospensione)
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