Ai fini della configurazione della violazione dell’art. 51 CDF previgente (ora art. 68 comma 1 CDF) è irrilevante la distinzione tra difesa formale e difesa sostanziale, atteso che lo scopo perseguito dalla norma è quello di prevenire un conflitto di interessi anche solo potenziale e non necessariamente effettivo e reale.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Tortorano, rel. Tortorano), decisione n. 3 del 13 marzo 2017
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