L’esercizio della professione in periodo di sospensione

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Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdf, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 13 del 3 febbraio 2026

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 213/2025, CNF n. 280/2024, CNF n. 270/2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 03 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera del 25 Settembre 2024 (sospensione)