DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA – VIOLAZIONE DEL DOVERE DI PROBITÀ, DIGNITÀ , DECORO ED INDIPENDENZA – SUSSISTENZA

Viola il divieto di accaparramento di clientela nonché i doveri di dignità e decoro della professione l’Avvocato che assume incarichi per il tramite di un procacciatore e costituisce aggravante il fatto di ottenere, suo tramite, il rilascio da parte del cliente di un mandato in bianco dietro promessa, a quest’ultimo, di un compenso.
(Nel caso di specie il professionista, a mezzo del procacciatore otteneva dal cliente, sulla promessa di ricevere “un bel regalo”, la firma di un foglio in bianco)

Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Trimonti, rel. Trimonti), decisione n. 70 del 26 maggio 2022

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– codice: art. 31

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 08 Febbraio 1994 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 02 Dicembre 1991 (sospensione)