In linea generale, l’avvocato può sempre rinunciare al mandato, purché con le cautele necessarie, cioè dando un congruo preavviso e fornendo al cliente tutte le informazioni utili a non pregiudicarne la difesa (art. 32 co. 1 e 2 cdf, art. 14 co. 1 L. n. 247/2012). Tuttavia, con particolar riferimento gli incarichi dei difensori d’ufficio e di patrocinio in favore dei non abbienti, il “giustificato motivo” è invece condizione di legittimità del recesso stesso (art. 11 co. 3 e 4 cdf e art. 3 co. 1 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 392 del 22 Dicembre 2025 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 895 del 04 Marzo 2025 (sospensione)
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