La citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti

In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 392 del 22 dicembre 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 392 del 22 Dicembre 2025 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 895 del 04 Marzo 2025 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment