L’Avvocato che, in uno scritto difensivo ed allo scopo di stigmatizzare il mancato rispetto – da parte del Collega di controparte – degli impegni assunti nell’ambito di trattative per la definizione bonaria del giudizio, riferisce di aver registrato un colloquio riservato tra loro intercorso viola i generali doveri di correttezza e lealtà di cui agli artt. 9 e 19 CDF, nonché l’art. 38 CDF, poiché la registrazione non autorizzata di un colloquio riservato fra colleghi, al pari della sua utilizzazione, non è mai consentita. La dichiarazione confessoria della violazione di una fondamentale norma deontologica e di un basilare principio etico, resa all’A.G., pone slealmente in imbarazzo il collega di controparte, lede l’immagine dell’Avvocatura e mina il decoro e l’autorevolezza della funzione.
Laddove fosse provata la mancata registrazione, l’Avvocato che la millanta incorre comunque nella violazione degli artt. 9 e 16 CDF.
Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Malinconico, rel. Ausiello), decisione n. 86 del 7 luglio 2022
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