Determinazione della sanzione e comportamento processuale dell’incolpato

Il “comportamento complessivo dell’incolpato” può assumere una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21, comma 2, codice deontologico forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato a più riprese l’intero collegio giudicante e poi proposto, in sede di gravame, quattordici motivi di impugnazione, articolati in plurimi sottomotivi, spesso coincidenti, reiterati e ridondanti, tutti ritenuti infondati).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 219 del 6 novembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 219 del 06 Novembre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 42 del 30 Giugno 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8777 del 30 Marzo 2021 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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