Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023
Chiavi di ricerca:
– numero: 120
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
– numero: 120
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 3
- Elezioni forensi: divieto di terzo mandato consecutivo e prorogatio della consiliatura
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 120 del 12 Giugno 2023 - Elezioni forensi: la carica consiliare di durata inferiore al biennio non è computata ai fini del divieto di terzo mandato consecutivo
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 120 del 12 Giugno 2023 - Deposito del reclamo elettorale direttamente al CNF e successiva presentazione al COA (ma comunque nei termini per l’impugnazione)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Melogli Gabriele, rel. Sorbi Francesca), sentenza n. 120 del 12 Giugno 2023
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 12 Giugno 2023 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Avellino, delibera