Deposito del reclamo elettorale direttamente al CNF e successiva presentazione al COA (ma comunque nei termini per l’impugnazione)

Allorché il reclamo elettorale sia stato depositato direttamente al CNF e, solo successivamente, notificato al Consiglio dell’Ordine (nella specie, a mezzo PEC), l’impugnazione deve ritenersi tempestiva e comunque idonea al raggiungimento dello scopo se pervenuta al COA stesso nei termini per la proposizione del gravame.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 120 del 12 giugno 2023

Chiavi di ricerca:
– numero: 120
– anno: 2023
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza

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