Deontologia forense – Rapporti con i colleghi – Dovere di informazione dell’avvocato avversario dell’incontro con la controparte – Revoca del mandato – Dovere di informazione – Sussiste.

È obbligo dell’avvocato di non incontrarsi con la controparte, se non dopo averne informato il collega che l’assiste e averne ricevuto il consenso.
Tale obbligo è strettamente personale e non può essere mediato da assicurazioni date dalle controparti o da chiunque altro.
L’avvocato ha il dovere di comunicare direttamente con il collega anche nel caso in cui gli sia pervenuta notizia della revoca del mandato, sia per sincerarsi della fondatezza della notizia, sia per accertarsi che il rapporto professionale cessato non abbia residuato pendenze irrisolte. (Rigetto del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Siciliano), sentenza del 18 marzo 1993, n. 33

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 33 del 18 Marzo 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992
Giurisprudenza CNF

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