Ordinamento professionale – Presidente – Poteri anche informali.

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La rappresentanza dell’Ordine forense consente al Presidente, fra l’altro, anche il potere di sorveglianza nel più ampio senso, affinché l’iscritto si mantenga nei limiti del decoro, dignità e discrezione espressamente richiamati dalla legge forense. (Inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Bonazzi), sentenza del 18 marzo 1993, n. 34

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 18 Marzo 1993 (respinge)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Marzo 1992