Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 214 del 27 maggio 2024

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 256 del 28 Luglio 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 17 Dicembre 2013 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17720 del 18 Luglio 2017 (respinge)