Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 214 del 27 maggio 2024

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 52

Risultati della ricerca: 360

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 28 del 13 Aprile 2018 (sospensione)