Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario in carica al momento della delibera (e non del successivo deposito)

Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 214 del 27 maggio 2024

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– codice: art. 33

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 213 del 18 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 10 Ottobre 2013 (sospensione)