E’ valida la notifica per copia conforme (quindi prive delle sottoscrizioni in originale) delle delibere del procedimento disciplinare, ivi compresa la decisione, quando si accerti che l’originale contenga le dovute sottoscrizioni e la copia contenga l’accertamento di conformità (Nel caso di specie, la copia notificata in copia conforme all’originale riportava la dicitura “F.to”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 81 del 28 aprile 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 81 del 28 Aprile 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 20 Luglio 2017 (sospensione)
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