La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della valutazione del comportamento complessivo dell’incolpato, dovendo essere commisurata alla gravità del fatto, all’eventuale sussistenza del dolo e alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, avuto riguardo alle circostanze soggettive e oggettive nel cui contesto è avvenuta la violazione, e dovendosi altresì tenere conto del pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, della compromissione dell’immagine della professione forense, della vita professionale e dei precedenti disciplinari. La scelta del CDD di non irrogare la sanzione della radiazione — pur applicabile nei casi più gravi — e di pervenire a una sanzione più mite, valorizzando le circostanze attenuanti (nella specie: procedimenti non giurisdizionali inseriti in un contesto di disagio sociale importante; confessione e atteggiamento di resipiscenza dell’incolpato), costituisce buon governo dei criteri dosimetrici di cui all’art. 21 CDF.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025
NOTA
In senso conforme, CNF 80/2025; CNF 57/2025; CNF 407/2024; CNF 394/2024; CNF 320/2024.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 341 del 13 Novembre 2025 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 11 Novembre 2024 (sospensione)
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