Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa

La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 165 del 25 luglio 2023

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sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Novembre 1993 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1991 (avvertimento)