Contenzioso elettorale forense: la giurisdizione spetta al CNF

Il CNF è l’organo avente competenza giurisdizionale a decidere sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell’Ordine, ex art. 36 della legge professionale forense, e quindi preposto alla verifica della legittimità della procedura elettorale seguita dai Consigli degli Ordini territoriali. Esso effettua, su ricorso degli interessati, un controllo di legalità sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali e provvede ad annullare il provvedimento di proclamazione degli eletti se accerta che lo stesso o un atto ad esso prodromico sono stati adottati in violazione di legge.

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Rubino), SS.UU., sentenza n. 22624 del 9 agosto 2024

abc, Giurisprudenza CNF

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