Conflitto di interessi: il consenso del cliente non scrimina l’illecito

L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Maggio), sentenza n. 160 del 25 luglio 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394.
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 170 del 23 settembre 2020, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Greco), sentenza n. 191 del 15 ottobre 2020, secondo cui, più in generale, l’illecito deontologico non è scriminato dal consenso dell’avente diritto, salvo espresse e tassative eccezioni (ad es., il trattenimento di somme riscosse per conto del cliente, a titolo di compensazione con un proprio credito professionale, se sussiste il consenso del cliente).

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– codice: art. 17

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 08 Aprile 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9861 del 19 Aprile 2017 (respinge)