Ai sensi degli artt. 38 l.p.f. e 47 reg. att., la competenza è attribuita al Consiglio dell’Ordine che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare; tale inizio è stabilito dalla data della comunicazione all’interessato e al P.M. dell’apertura del procedimento, con la formulazione del capo di incolpazione e del relativo addebito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 18 marzo 2014, n. 25
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, C.N.F. 28-12-2007.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 18 Marzo 2014 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 23 Aprile 2010 (censura)
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