Il compenso può ritenersi sproporzionato od eccessivo ex art. 43 codice deontologico (ora, 29 ncdf) solo al termine di un giudizio di relazione condotto con riferimento a due termini di comparazione, ossia l’attività espletata e la misura della sua remunerazione da ritenersi equa; solo una volta che sia stato quantificato l’importo ritenuto proporzionato può essere formulato il successivo giudizio di sproporzione o di eccessività che, come ovvio, presuppone che la somma richiesta superi notevolmente l’ammontare di quella ritenuta equa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 11 giugno 2015, n. 87
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Tacchini), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 17.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 11 Giugno 2015 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 27 Settembre 2011 (censura)
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