CNF, il “metodo elettivo” contribuisce a garantire “il corretto esercizio” della frazione di giurisdizione affidata al giudice speciale

La modalità di costituzione del CNF, su base elettiva, non contrasta con l’art. 106 Cost. (secondo cui ai ruoli della magistratura si accede per concorso), trattandosi di giudice speciale istituito prima dell’introduzione della Costituzione repubblicana e successivamente mantenuto in vita nel pieno rispetto dei nuovi principi costituzionali. Conseguentemente, appare manifestamente infondata la qlc sollevata con riferimento agli artt. 35 e 36 della Legge n. 247/2012.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 27 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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