Categoria: Prassi: pareri CNF

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha posto il seguente quesito: “Se può essere qualificata attività formativa ai sensi del vigente regolamento in tema di formazione permanente dell’avvocato l’esercizio della funzione di Presidente e/o componente del Collegio giudicante di Commissioni tributarie, l’esercizio della funzione di giudice procuratore onorario, il tutto ai fini del riconoscimento di crediti formativi.”. Il Consiglio ha altresì chiesto, in caso di risposta affermativa, che vengano specificati i criteri per la relativa quantificazione dei crediti.

    La risposta all’interrogativo anzidetto può discendere dai richiami normativi e dalle considerazioni che seguono.

    Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, “Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.”.
    Gli articoli 3 e 4, poi, specificano nei rispettivi primi commi quali attività possano essere svolte dall’avvocato al fine di adempiere all’obbligo formativo; tra di esse non è annoverato l’esercizio delle funzioni di giudice tributario, di giudice di pace e di giudice onorario.
    La risposta che potrà pertanto essere data al quesito posto, sulla scorta del solo significato letterale delle norma anzidette, è certamente negativa.
    E’ ragionevole, peraltro, chiedersi se le l’esercizio delle funzioni anzidette non implichi quell’attività di accrescimento ed approfondimento che, di per sé, si sostanzierebbe nella formazione professionale continua.
    Ritiene la Commissione che un’interpretazione di tal fatta non sia condivisibile. L’attività di formazione continua, infatti, è finalizzata a garantire, nel tempo, il costante aggiornamento dell’avvocato e ad elevare la sua professionalità. L’avvocato, come si sa, concorre poi con la magistratura, sia speciale, che togata e/o onoraria, al compiuto esercizio dell’attività giurisdizionale, in quanto portatore del dovere di garantire al cittadino la difesa dei propri diritti nell’ambito del giusto processo contemplato dall’art. 111 della Costituzione. E’ quindi evidente, da un lato, la contiguità fra le figure dei diversi soggetti della giurisdizione, ma pare altrettanto pacifico osservare che le professionalità emergenti dal relativo contradditorio siano diverse e richiedano, conseguentemente, specifiche e non sempre sovrapponibili attività formative. Peraltro, e ciò pare alla Commissione esaustivo, anche l’attività del giudice è assoggettata al dovere di costante aggiornamento, sicché apparirebbe quanto meno paradossale consentire che l’esercizio di una delle due attività che si estrinsecano nell’ambito della giurisdizione costituisca, ad un tempo, “attività di formazione” per l’altra.
    Non va infine trascurato che l’attività del giudice è spesso circoscritta a specifici ambiti, sia sostanziali che processuali.
    Non constano precedenti specifici in materia. Questa Commissione, con parere n. 41 del 28 ottobre 2009, ha già comunque ritenuto che l’eventuale funzione di giudice tributario non consente di essere esonerati dalla formazione continua obbligatoria.
    Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che l’esercizio dell’attività di giudice tributario, di giudice di pace e di giudice onorario non possa essere qualificata “attività formativa” ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale continua.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 27 aprile 2011, n. 54

  • Il quesito (del COA di Bolzano) riguarda la posizione di avvocati che abbiano anche incarichi di insegnamento universitario ovvero siano Parlamentari ed in relazione a tanto se l’esonero di cui all’art. 5 comma 1 del Regolamento C.N.F. del 13 luglio 2007 sia da intendersi totale, ovvero permanga comunque l’obbligo di conseguire i crediti previsti in materia di ordinamento deontologia e previdenza forense; inoltre, se tale eventuale obbligo di conseguimento dei crediti nelle predette materie valga anche per i professori a tempo pieno iscritti nell’Elenco Speciale e per quelli a tempo definito che di fatto non esercitino la professione. Ulteriormente, si chiede di conoscere se l’esonero di cui al predetto art. 5 del Regolamento C.N.F. possa ritenersi applicabile all’avvocato membro di un ramo del Parlamento, ovvero componente di una Commissione Parlamentare, ovvero se le predette attività possano costituire attività formative ed in caso positivo in quale misura.

    Va innanzitutto osservato come la lettera dell’art. 5 in tema di esoneri per docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché per i ricercatori con incarico di insegnamento sia assolutamente testuale nel prevedere che anche in presenza di detto esonero, rimanga “…fermo l’obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale”.

    Pertanto, al primo quesito non può che rispondersi nei termini sopra detti, come peraltro già operato dal C.N.F. con proprio parere n. 38 del 11 dicembre 2008 (richiamato altresì dal medesimo C.O.A. richiedente), con il quale si è altresì precisato che l’esonero in parola – per le altre attività formative – deve intendersi totale.
    Su tale premessa, deve ritenersi che il conseguimento degli obblighi formativi in materia di deontologia, ordinamento e previdenza forense, riguardi necessariamente anche i docenti universitari a tempo pieno, giacché anche ad essi, sia pure in maniera limitata è riconosciuto lo jus postulandi, ed a maggior ragione ai docenti universitari a tempo definito per i quali lo jus postulandi è privo di qualsiasi limitazione.
    Per quanto riguarda la situazione prospettata dal C.O.A. richiedente e cioè il mancato esercizio “di fatto” di attività professionale da parte di docente universitario a tempo definito, deve osservarsi che tale circostanza, proprio perché meramente eventuale, non sottrae il docente agli obblighi formativi sopra detti, ben potendo in qualsiasi momento lo stesso dar luogo ad esercizio di attività professionale senza necessità di alcuna preventiva comunicazione o autorizzazione da parte di qualsivoglia organo.
    Per quanto riguarda gli esoneri formativi per i membri del Parlamento, va rilevato che alcuna previsione in tal senso si legge nel Regolamento del C.N.F., sicché la lettera della disposizione esclude siffatta ipotesi.
    Deve essere allora osservato come dalla lettura complessiva delle previsioni del Regolamento del C.N.F. circa gli esoneri dagli obblighi formativi si ricava che le stesse sono tutte connotate da un’ottica contenitiva degli stessi.
    Ed infatti, il Regolamento prevede, oltre ad esoneri totali specificamente individuati, anche esoneri parziali a fronte di situazioni di impedimento, volendosi evidentemente evitare che potessero sorgere esclusioni di carattere totale dell’obbligo formativo al di là di quelle già previste dal Regolamento.
    Non a caso, al numero 2 dell’art. 5 si prevede che “l’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento”.
    Ed al successivo numero 4 è precisato ulteriormente che: “all’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell’esonero, al contenuto ed alle sue modalità se parziali”.
    In tale ottica, la previsione relativa agli esoneri di cui all’art. 5 appare quindi insuscettibile di applicazione estensiva, dovendosi invece far riferimento esclusivamente alle indicazioni espresse contenute nello stesso.
    D’altro canto, la ratio dell’attività formativa è proprio quella di impedire che il trascorrere del tempo comprometta l’aggiornamento professionale e, nel caso di specie, anche deontologico degli iscritti, laddove il medesimo aggiornamento è fonte di tutela e di garanzia per la collettività circa la competenza e la correttezza dell’avvocato.
    Quanto sopra vale anche per l’avvocato che sia membro di Commissioni Parlamentari, giacché evidentemente è diverso il fine delle stesse rispetto a quello perseguito dalla Formazione Continua, né peraltro vi è alcuna previsione di controllo in ordine all’attività svolta presso tali Commissioni, così come invece avviene da parte dei Consigli Territoriali per la formazione professionale degli iscritti.
    Conclusivamente, in mancanza di espressa previsione o di norma analogicamente applicabile, non sussiste ipotesi di attività parlamentare, in qualsiasi sede svolta, che possa ritenersi sostitutiva dell’attività formativa obbligatoria prevista dal Regolamento.
    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 53

  • Il quesito (del COA di Ancona) attiene la richiesta da parte di PP.AA., in sede di pagamento di competenze legali, di apertura di un conto corrente dedicato, come preteso dall’art. 3, comma settimo, l. 136/2010.

    La Commissione comprende la preoccupazione dell’Ordine richiedente per tutte le norme, quale quella in questione, che accomunano il professionista legale ad imprese o intermediari finanziari, imponendo loro obblighi di tipo procedurale o adempimenti poco consoni a quelli di un libero professionista.

    Tuttavia l’avvocato si colloca a buon diritto tra gli attori del settore dei contratti pubblici e come tale, pur rifiutando in modo reciso ogni equiparazione alla figura dell’imprenditore, non può che condividere le finalità di lotta alle infiltrazioni criminali cui la norma è votata. L’attuale vasta offerta di mercato di prodotti bancari consentirà all’avvocato di dotarsi di un ulteriore conto senza costi che possano allo stato ritenersi sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dalla norma di legge.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 52

  • L’ordine (di Palermo) espone il caso di un richiedente l’iscrizione nel registro dei praticanti che produca la laurea in giurisprudenza di una università telematica, dichiarando di aver beneficiato di una “abbreviazione del corso di laurea e del numero di esami da sostenere” a seguito di valutazione della pregressa esperienza professionale.

    La Commissione, pur ribadendo le perplessità già esternate in passato sulla equiparazione di percorsi di laurea che siano incompleti rispetto alla formazione necessaria ad affrontare l’esame di abilitazione e la successiva attività professionale, deve confermare il pregresso orientamento tale per cui non è possibile per l’ordine forense sindacare i singoli elementi del titolo di studio prodotto, purché quest’ultimo sia una laurea in giurisprudenza emessa da uno degli atenei a ciò abilitati dal Ministero competente (cfr. pareri 22 novembre 2006, n. 77 e 9 maggio 2007, n. 22).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 51

  • Il quesito (del COA di Pesaro) prefigura l’ipotesi di un laureato in giurisprudenza che abbia conseguito successivamente una laurea in diritto canonico presso un’università pontificia e, inoltre, l’omologazione in Spagna della laurea italiana in giurisprudenza. Si chiede se si debba procedere all’iscrizione dell’interessato tra gli avvocati stabiliti del circondario dell’Ordine richiedente.

    Il quesito descrive una serie di passaggi che l’interessato ha compiuto; essi si collocano, però, tutti nell’ambito dell’istruzione universitaria, e non anche in quello della professione forense.

    Per ottenere l’iscrizione nella sezione dell’albo che contiene gli avvocati stabiliti (art. 6, d.lgs. 96/2001), così come per operare in regime di libera circolazione comunitaria, è necessario possedere un titolo di altro Stato membro che corrisponda a quello italiano di “avvocato” e che come tale sia elencato nella tabella di cui all’art. 2 del citato d.lgs. 96/2001.
    Pertanto, non avendo il quesito riferito di alcuna iscrizione all’estero in elenchi o collegi di professionisti legali, non pare che, in un caso come quello descritto, si possa dar luogo ad alcuna iscrizione di competenza dell’ordine forense.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 50

  • Il quesito (del COA di Verona) riguarda la legittimità o meno, in riferimento alle previsioni di cui agli articoli 17 e 17-bis del Codice Deontologico Forense, della frequentazione da parte di un Avvocato di social network (Facebook o Twitter) o community di video on line come Youtube, fornendo su tali reti informazioni della propria attività professionale.

    La questione posta dall’Ordine attiene alla necessità di applicare le regole sulle informazioni professionali, dettate dagli artt. 17 e 17-bis c.d.f., al settore delle comunicazioni elettroniche e della rete internet in particolare.

    Questa Commissione ha da tempo indicato come internet sia uno strumento senz’altro idoneo all’effettuazione di comunicazioni al pubblico e financo alla trasmissione di consulenze o pareri (v. già parere 21 novembre 2001, quesito del COA di Forlì-Cesena). Peraltro, quando un avvocato cura e pubblica un sito internet, va precisato se si tratti di un sito di natura scientifica o culturale, o piuttosto lo stesso sia riferibile direttamente allo studio legale. Allo stesso modo, va evitata ogni informazione che risulti fuorviante, o decettiva, in merito alla natura o alle modalità di effettuazione delle prestazioni professionali offerte, o altrimenti descritte. In questo senso, giova richiamare il parere con cui si è stigmatizzato il contegno di colui che introduca elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale, ad esempio tramite l’inserimento nel sito di contenuti culturali od informativi pubblicati a titolo gratuito, senza enunciare chiaramente la propria qualità di legale (cfr. parere 27 aprile 2005, n. 35). In altri termini, all’avvocato è evidentemente garantita sulla rete la più piena libertà di espressione e comunicazione, con l’eccezione di contegni che portino ad un’elusione del principio di correttezza dell’informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità.
    Ciò posto, in linea di principio va poi osservato che il rispetto dei predetti criteri è affidato dall’art. 17 del Codice Deontologico al controllo del competente Consiglio dell’Ordine che deve anche verificarne il contenuto affinché l’informazione sia conforme a verità e correttezza, non potendo altresì avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.
    L’informazione deve poi rispettare la dignità e il decoro della professione e non deve mai assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
    Al riguardo, l’art. 17 bis del Codice Deontologico prevede una serie di adempimenti per l’avvocato che intenda dare informazioni sulla propria attività professionale (denominazione dello studio, Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto, la sede di esercizio con i relativi recapiti, gli eventuali titoli riconosciuti, ecc.) e prevede altresì che l’avvocato possa “utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo Studio Legale Associato o alla Società di Avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espressa”.
    In altri termini, pur nella libertà di informativa sulla propria attività professionale, le modalità e i contenuti della stessa devono essere aderenti a ben precisi requisiti deontologici, il cui rispetto, come già sopra si è osservato, è affidato al controllo del Consiglio dell’Ordine competente.
    Nel caso di specie, l’utilizzo di un social network come Facebook e Twitter, in cui il primo accesso è del tutto libero e che contemporaneamente dà la possibilità di consentire l’ulteriore accesso ai propri dati esclusivamente a discrezione del titolare del profilo, impedisce da un lato la conoscenza al COA della frequentazione da parte dell’avvocato, e dall’altra parte una possibilità di accedere al profilo in maniera non “filtrata” dallo stesso avvocato.
    D’altro canto, sarebbe impensabile che i Consigli dell’Ordine, soprattutto per quelli con elevatissimo numero di iscritti, in decine di migliaia, potessero effettuare continuamente controlli a tappeto per verificare se un iscritto, nell’utilizzo di social network – (nel caso di Youtube l’accesso è totalmente libero e privo di qualsiasi forma di iscrizione) – nel fornire informazioni sulla propria attività, si attenga a quei principi deontologici sopra richiamati.
    Anche perché, nel caso di Facebook e Twitter, potendo il titolare del profilo consentire l’accesso solo a persone di proprio gradimento (cd. “contatti” o “amicizie”), l’Ordine potrebbe non essere in grado di consultare le pagine sulle quali siano pubblicate informazioni che in qualche modo riguardino l’attività forense del soggetto iscritto al sito.
    Al contrario, non può dubitarsi che la pubblicazione di messaggi, informazioni o altri contenuti su pagine di tali networks che siano visibili a chiunque si connetta ad internet sia oggetto di verifica e vada trattata e giudicata alla stessa stregua di ogni altro sito web, anche curato direttamente dall’interessato.
    Un social network può essere utilizzato tanto per messaggi a carattere strettamente personale (e quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione), quanto per informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche). Ciò che va distinto a fini deontologici non è quindi il mezzo in sé e per sé, bensì l’uso che ne viene fatto e la cerchia di destinatari che, volontariamente o meno, vengano a contatto con l’utente titolare del profilo personale online.
    Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza, come prescritto dal già citato art. 17-bis c.d.f.Art. 17 bis cod. prev. – Modalità dell’informazione.L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:•) la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qua…Leggi il testo completo → Ne consegue che, in mancanza di tale adempimento e valutate le circostanze concrete del caso, egli potrà essere sanzionato disciplinarmente dal Consiglio di appartenenza. Quest’ultimo sarà necessariamente chiamato, nell’esame di fattispecie di utilizzo di reti sociali, a valutare nella fattispecie concreta quegli elementi che ne siano tipici (come ad es. accessibilità del profilo, decoro della pagina personale, contatti palesemente volti all’acquisizione di clientela, sfruttamento della visibilità connessa al mezzo, etc.).

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 49

  • Il quesito (del COA de L’Aquila) riguarda la possibilità per un ente locale, dotato di proprio ufficio legale interno, di fornire assistenza legale ad altri enti locali non provvisti di Avvocatura interna, a mezzo di apposita convenzione, assumendone la difesa e la rappresentanza in giudizio e fornendo altresì consulenza di natura giuridica in ordine alle possibilità di definizioni stragiudiziali del contenzioso ovvero indicando le azioni più idonee alla tutela dell’ente conferente, ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e dell’art. 30, d. lgs. 267/2000.

    Va innanzitutto ricordato che il comma 12 dell’art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) dispone che “Gli Enti locali di cui all’art. 2 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’art. 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”.

    Inoltre, l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 statuisce che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. [omissis]
    Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti”.
    La Commissione osserva che la fattispecie in esame – al di là degli aspetti di natura strettamente amministrativa che regolano i rapporti fra le varie Amministrazioni Pubbliche – deve essere valutata essenzialmente alla stregua delle previsioni di cui all’art. 3 del R.DL. 1578/1933 ed in merito alle quali ritiene di ribadire il proprio costante e consolidato orientamento in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici e conseguentemente delle condizioni che devono essere garantite per assicurare il rispetto della norma – derogatoria – sulla compatibilità tra lo status di dipendente pubblico e l’iscrizione in albi.
    Anche alla luce dell’analisi testuale vi è la necessità che l’attività professionale dell’avvocato-dipendente sia prestata esclusivamente in favore dell’ufficio legale dell’ente di appartenenza, così come letteralmente prevede la norma del 1933, allorquando fa riferimento alle «…cause e gli affari propri dell’Ente presso il quale prestano la loro opera…».
    Al riguardo, il CNF si è già espresso con parere 22 novembre 2005, n. 88 secondo cui «…è necessario che l’attività professionale sia prestata esclusivamente in favore dell’Ufficio Legale dell’Ente di appartenenza…»; indirizzo confermato tra l’altro con successivo parere 25 gennaio 2006, n. 1, con cui sono stati richiamati come indefettibili per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo i requisiti della precostituzione dell’Ufficio Legale dell’Ente e dell’assegnazione del dipendente all’Ufficio stesso e alla cura di cause ed affari propri dell’Ente.
    La predetta prospettazione risulta altresì confermata dal parere 21 luglio 2010 n. 43, nonché dall’ottica necessariamente restrittiva con cui va guardata l’intera fattispecie, tenuto conto della natura derogatoria – e quindi eccezionale – rivestita dal 4 comma dell’art. 3 R.D.L. 1578/1933.
    La norma di legge della Finanziaria 2008 citata nel quesito ed i suoi rapporti con le disposizioni dell’ordinamento forense sono stati già oggetto di una pronuncia di questa Commissione con il parere 23 settembre 2009, n. 36. Ivi si è osservato che – al di là degli aspetti di natura strettamente amministrativa che regolano i rapporti fra le varie Amministrazioni Pubbliche – non vi è luogo a disattendere il riferito costante e consolidato orientamento (tanto del C.N.F. quanto della Suprema Corte di Cassazione) in tema di iscrizione nell’elenco degli avvocati presso enti pubblici, ove prescrive che gli avvocati iscritti negli elenchi speciali debbano svolgere la loro attività presso uffici legali istituiti presso gli enti pubblici con carattere di autonomia e separatezza rispetto agli altri uffici e che il loro jus postulandi sia limitato alle cause ed agli affari propri dell’ente pubblico di cui sono dipendenti. Ciò allo scopo di garantire quell’irrinunciabile esigenza di salvaguardare l’autonomia di giudizio e d’iniziativa degli avvocati, normalmente garantita nell’esercizio della professione in forma libera (tra le altre, Cass., sez. un., 19 agosto 2009,  n. 18359; 10 novembre 2000, n. 1164; 19 giugno 2000, n. 450; 6 giugno 2000, n. 418; 18 maggio 2000, n. 363).
    Ne consegue che, salva la libertà delle Pubbliche Amministrazioni di organizzare le proprie strutture interne in base a scelte di responsabile discrezionalità, non può ritenersi legittima l’adibizione di dipendenti avvocati al servizio, totale o parziale, di enti pubblici terzi rispetto a quello datore di lavoro.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Piacci), parere del 27 aprile 2011, n. 48

  • Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha chiesto, con nota del suo Presidente in data 8 luglio 2010, il parere di questo Consiglio Nazionale in merito al seguente quesito vertente sulla posizione di un professionista iscritto: “Se abbia titolo ad essere iscritto nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati di Torino con titolo professionale di origine, Ordine degli Avvocati del Portogallo, provenendo dall’Ordine degli Avvocati del Brasile”. Evidenzia, in specie, il Consiglio rimettente di avere già proceduto all’iscrizione dell’interessato “essendo l’Avvocato proveniente da un Ordine della Comunità Europea”; segnala, tuttavia, l’ente territoriale che il medesimo professionista ha conseguito il titolo abilitante in Brasile, è stato iscritto nell’albo custodito dall’ordine degli Avvocati del Portogallo il 5 marzo 2010 ed ha, quindi, presentato il 16 aprile 2010 la domanda di iscrizione al Consiglio torinese.

    La Commissione preliminarmente rileva che in materia di iscrizioni nell’albo e negli elenchi il Consiglio territoriale è munito di autonoma e diretta competenza in qualità di organo amministrativo funzionalmente preposto alla custodia dell’albo. Si forniscono comunque le seguenti indicazioni interpretative.

    Il proposto quesito presuppone che il Consiglio territoriale abbia valorizzato, all’atto dell’iscrizione dell’interessato nell’albo speciale, l’elemento del possesso del titolo professionale “di origine” acquisito in uno Stato membro della Comunità Europea, prima dell’esercizio in Italia della professione di avvocato; non emerge, invece, dal quesito e dalle puntualizzazioni di fatto, se il Consiglio territoriale abbia, o meno, accertato di quale Stato l’interessato risulti essere cittadino.
    Il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, attuativo della Direttiva 98/5/CE, ha introdotto nell’ordinamento forense un articolato sistema di riconoscimento, ai fini dell’esercizio permanente della professione in Italia, delle qualifiche professionali accreditate dagli Stati membri della Comunità Europea (cfr. art. 2 del d.lgs.); è stata, pertanto, normata la figura dell’avvocato “stabilito” e di quello “integrato”.
    Sennonché, in aggiunta al requisito del “titolo professionale di origine” (specificato nell’art. 3, comma 1 lett. B) del decreto Lgs. n. 96/2001, che necessariamente deve essere rilasciato da uno “Stato membro di origine” (ex art. 3, comma 1 lett. a), la normativa di riferimento richiede, in capo al professionista interessato, il possesso dello status civitatis in uno degli Stati membri della Comunità Europea.
    Il requisito della cittadinanza costituisce, coerentemente con l’interpretazione sistematica dell’impianto legislativo, il presupposto pregiudiziale che condiziona la possibilità del professionista interessato di avvalersi del particolare procedimento di accesso all’albo custodito dal Consiglio territoriale.
    D’altro canto, il criterio prevalente della cittadinanza, quale presupposto per la fruizione dei benefici normativi finalizzati alla libera circolazione delle prestazioni e dei servizi in ambito comunitario, è ben radicato nell’ordinamento sovranazionale e risulta recepito dal legislatore italiano già con il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (attuativo della Direttiva 89/48/CEE), che riserva il sistema del riconoscimento dei titoli professionali ai soli cittadini comunitari.
    Nel caso di specie, in conclusione, ove l’interessato sia cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea, la circostanza che il “titolo professionale di origine” (attestato dall’Ordine degli Avvocati del Portogallo) sia stato acquisito mediante riconoscimento di un omologo titolo originariamente conseguito in Brasile, appare non influente; laddove, invece, il difetto della cittadinanza di uno Stato comunitario presenta valore preclusivamente assorbente.
    Va, in ogni caso, considerato che – anche nell’ipotesi il soggetto sia sprovvisto della cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea – avrà comunque la possibilità di chiedere il riconoscimento del titolo professionale con domanda al Ministero della Giustizia, ed eventualmente previo superamento delle misure compensative che saranno prescritte con apposito decreto ministeriale. I cittadini extracomunitari possono infatti accedere al procedimento di cui all’art. 16, d.lgs. 206/07 ed essere – successivamente al riconoscimento dei titoli – iscritti in albi professionali senza alcuna discriminazione in relazione allo status civitatis, come prescritto dall’art. 37, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 27 aprile 2011, n. 47

  • Si chiede (quesito del COA di Lucca): 1) se debba essere formalizzato un verbale di conciliazione ed in caso affermativo se le modalità di redazione dello stesso debbano limitarsi a dare atto della avvenuta o mancata conciliazione e se debbano altresì esservi riportate le dichiarazioni delle parti e la succinta descrizione dei fatti; 2) se il diritto di accesso ai documenti sia consentito alle parti interessate anche nel caso di mancata conciliazione; 3) se sussista l’obbligo in capo al/ai consiglieri delegati alla conciliazione di riferire alle competenti autorità e/o di attivarsi su eventuali questioni di rilievo penale e disciplinare apprese in fase di conciliazione, anche alla luce della recente disciplina relativa alla mediazione obbligatoria in cui vige il principio che esclude di poter utilizzare le risultanze della conciliazione medesima in giudizio.

    L’art. 14 lett. f R.D.L. 1578/33 (cui il COA richiedente intende evidentemente riferirsi nel quesito proposto) non prevede alcuna forma particolare per il tentativo di conciliazione limitandosi a disporre che i C.O.A. “interpongono i propri uffici a richiesta degli interessati per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgono tra avvocati ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti in dipendenza dell’esercizio professionale.

    Tale procedura costituisce svolgimento di attività amministrativa del C.O.A. non nell’esercizio dei propri poteri autoritativi ma nell’ambito di quell’ampio potere di sorveglianza sull’attività professionale che non può essere limitata, lo si indica esemplificativamente, alla funzione disciplinare (art. 38 L.P.) od alla vigilanza sul decoro dei professionisti (art. 14 lett. b L.P.).
    Trattasi di un’attività a tutela non della categoria ma dell’affidamento nella categoria professionale la cui immagine può ben venire lesa dall’esistenza di una controversia che trovi origine “… in dipendenza dell’esercizio professionale”.
    Le modalità di svolgimento di tale attività conciliativa sono rimesse alla discrezione del Consiglio nell’ambito del proprio potere di autoregolamentazione e non possono risentire dei precetti applicabili in altre procedure (mediazione – conciliazione, ADR ecc…) che sono sì finalizzate alla conciliazione, ma che non appartengono all’ordinamento professionale forense che ben può conseguire quel medesimo scopo senza necessità di individuare aliunde regole procedimentali.
    L’identità tra il termine utilizzato (conciliazione) nell’art. 14 lett. f R.D.L. 1578/33 della Legge Professionale e quello ricorrente nelle sopra richiamate procedure ai fini conciliativi non costituisce argomento interpretativo idoneo ad affermare l’applicabilità alla prima (conciliazione davanti al C.O.A.) della disciplina dettata per le seconde e, specificatamente, di quel principio di inutilizzabilità delle risultanze nel successivo giudizio che è previsto solo dalla norma speciale sulla mediazione (d.lgs.l. n. 28/2010).
    Particolare cautela dovrà quindi essere utilizzata per dar conto, da un lato, della serietà del tentativo esperito e per evitare, dall’altro, che la richiesta di conciliazione venga strumentalizzata onde acquisire elementi probatori a favore della parte.
    A tale fine, pur sussistendo in proposito la piena facoltà discrezionale del C.O.A., potrebbe essere necessaria e sufficiente una verbalizzazione limitata all’indicazione delle persone presenti, della discussione e dell’esito finale (conciliazione o meno).
    Trattandosi di un’attività amministrativa svolta dal C.O.A. nei rapporti esterni, in caso di tentativo di conciliazione dovrà essere consentito l’accesso agli atti a’ sensi della L. 241/90 secondo le modalità di cui al DPR 184/2006: a tale conclusione portano inequivocabilmente sia il fatto che l’organo professionale si configuri come ente pubblico non economico sia l’espressa previsione dell’art. 2 DPR 12/4/2006 n. 184 il quale dispone che il diritto di accesso sia esercitabile “… nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico…”.
    A’ sensi dell’art. 38 RDL 1578/33 (prescindendo dalla richiesta del P.M. o dalla presentazione dell’esposto) il C.O.A. ha sicuramente il potere/dovere di attivarsi d’ufficio nelle ipotesi in cui venga a conoscenza di fatti tali da integrare “abusi e mancanze” nell’esercizio della professione o, comunque, di “fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale…” essendo irrilevante al fine dell’azione disciplinare la provenienza della notizia criminis.
    Nulla vieta, ed anzi il principio sopra richiamato lo impone, che il C.O.A. si attivi in sede disciplinare a seguito di fatti emersi nel corso di un tentativo di conciliazione ex art. 14 RDL 1578/33 precisandosi peraltro che, pur non essendo negoziabile l’azione disciplinare, potrà tenersi conto, in caso di controversia tra colleghi, delle possibilità di composizione bonaria.
    La riconosciuta qualità di ente pubblico comporta per il C.O.A. l’applicabilità dell’art. 331 c.p.p. (Cass. 560/2005) qualora abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio e/o a causa della sua funzione: il chè può sicuramente accadere nell’ipotesi di cui all’art. 14 lett. f RDL 1578/33 costituendo il tentativo di conciliazione tra le parti svolgimento di attività amministrativa nei rapporti esterni.
    Ai tre quesiti formulati devono quindi fornirsi le seguenti risposte:
    Il verbale di conciliazione e/o mancata conciliazione deve essere formalizzato e documentato, dando conto dei partecipanti, anche attraverso una succinta ricostruzione dei fatti senza necessità di riportare, pur riassuntivamente, le prospettazioni delle parti.
    Il diritto di accesso alle parti interessate alla conciliazione deve essere consentito a sensi della legge 241/1990 e nel rispetto delle modalità di accesso di cui al DPR 184/2006.
    Sussiste l’obbligo da parte dei Consiglieri delegati alla conciliazione di riferire al Consiglio l’eventuale fattispecie avente rilevanza disciplinare onde consentire l’esercizio del potere/dovere di promuovere la relativa azione.
    Sussiste l’obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. qualora il C.O.A., nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative di carattere conciliativo, abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 42

  • Si chiede (quesito del COA di Massa Carrara): “se sia lecita l’utilizzazione della dicitura Studio Legale su carta intestata da parte di soggetto non abilitato alla professione legale e non iscritto all’albo avvocati (fattispecie relativa ad un praticante iscritto nel relativo registro)”.

    Si deve preliminarmente osservare che questo Consiglio, pur in ipotesi non coincidenti con il quesito posto, si è già espresso nel senso di non ritenere deontologicamente corretta l’utilizzazione della dicitura Studio Legale da parte di soggetti che, non essendo iscritti all’albo avvocati, non siano legittimati all’esercizio della professione per il mancato superamento del prescritto esame di stato (pareri n. 44/2010 e n. 38/2009, decisione n. 52 del 21/3/2005).

    L’inserimento nella carta intestata della dicitura Studio Legale (e/o l’esposizione della targa recante tale dicitura) costituisce atto idoneo ad ingenerare nei terzi il convincimento di potersi riferire ad un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense nelle sue varie connotazioni inducendo quindi il cliente in errore sui titoli del professionista: circostanza quest’ultima idonea a configurare la violazione dell’art. 21 C.D.
    L’accostamento al sostantivo “studio” dell’aggettivo “legale” evoca l’immagine di un’organizzazione complessa, supportata da una piena professionalità, ove viene svolta l’attività legale per effetto di un titolo definitivo e non consente di avere consapevolezza dello svolgimento di un tirocinio forense meramente finalizzato, invece, alla partecipazione all’esame di stato.
    Dichiararsi “titolare” di uno Studio Legale da parte di chi non sia professionalmente qualificato per svolgere tutte quelle attività che la legge attribuisce esclusivamente all’avvocato iscritto all’albo porta nella sostanza a prospettare, proprio in virtù dell’ampio significato della locuzione usata, una situazione diversa da quella reale dando un’informazione che non risulta “coerente con la finalità della tutela e dell’affidamento della collettività” (art. 17 C.D.) impedendo di distinguere prima facie se l’eventuale rapporto professionale si debba instaurare con un praticante avvocato, titolare di uno status abilitativo provvisorio e limitato, o con un avvocato abilitato a titolo definitivo.
    Tali principi devono applicarsi non solo in ipotesi di abilitazione al patrocinio, la cui funzione precipua è quella formativa e che non può tramutarsi in strumento per l’esercizio surrettizio e autonomo della professione (C.N.F. pareri 28/10/2009 n. 38 e 21/7/2010 n. 44) ma anche, ovviamente ed a maggior ragione, qualora l’interessato, pur iscritto al registro dei praticanti avvocati, non sia abilitato al patrocinio.
    Deve quindi concludersi per la non liceità deontologica dell’utilizzazione della dicitura “Studio Legale” da parte di chi non sia abilitato alla professione legale e non iscritto all’albo degli avvocati, a nulla rilevando l’eventuale iscrizione nel registro dei praticanti avvocati”.

    Consiglio Nazionale Forense (rel. Picchioni), parere del 16 marzo 2011, n. 41