L’avvocato, che non sia in grado di esercitare la professione per impedimenti personali o motivi di salute, è comunque tenuto ad adottare misure organizzative quantomeno idonee a garantire il presidio del proprio Studio legale al fine di monitorare comunicazioni e notifiche, ove non voglia optare per la sospensione volontaria prevista dall’art. 20 co. 2 L. n. 247/2012 (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità del procedimento disciplinare a proprio carico adducendo di non aver potuto leggere, per vari mesi, tutte le comunicazioni PEC medio tempore ricevute dal CDD, per motivi di salute e personali).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede
L’illecito disciplinare non è scriminato dall’asserita buona fede, giacché per l’imputabilità dell’infrazione è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la buona fede dell’incolpato ovvero le sue condizioni psico-fisiche, elementi dei quali si può tener conto solo nella determinazione concreta della sanzione.
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.
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La radiazione presuppone violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro
La sanzione massima della radiazione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdF), a “violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro” e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l’aver commesso reati di particolare gravità (Nel caso di specie, approfittando della propria funzione di amministratore di sostegno, l’avvocato aveva prelevato indebitamente dal conto corrente di tre beneficiari la complessiva somma di circa mezzo milione di euro).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 17 febbraio 2025
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L’inadempimento professionale verso il cliente si ripercuote negativamente sull’immagine dell’intera categoria forense
In ossequio ai principi di probità (intesa come onestà nei propri comportamenti), decoro (inteso come dovere di tenere condotte appropriate e convenienti nella vita professionale) e dignità (intesa come dovere di tenere condotte che salvaguardino il prestigio che la collettività riconosce alla figura dell’avvocato e nella professione forense), l’Avvocato deve onorare gli impegni professionali assunti (art. 26 cdf), giacché è proprio il ruolo sociale che ricopre un avvocato a determinare in suo favore un credito ed un affidamento nei suoi confronti che, se viene meno a causa del comportamento di un singolo legale, si riflette sull’immagine dell’intera categoria forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
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Contestazione dell’addebito disciplinare: irrilevante il nomen juris dell’incolpazione
Per l’esercizio del diritto di difesa all’interno del procedimento disciplinare, è necessario che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il “nomen iuris” o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il Giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione(1). Conseguentemente la semplice omessa indicazione della norma deontologica violata non determina l’invalidità del procedimento disciplinare, giacché al fine di garantire il diritto di difesa dell’incolpato è necessaria e sufficiente una chiara contestazione dei fatti addebitati(2).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
NOTE:
1) In senso conforme, Cass. Civ. Sez. Un. Sentenza n. 15852/2009.
2) In senso conforme, CNF Sentenza n. 11/2023. -
L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente
Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente(1).
In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente(2), e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca(3), ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista(4).Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
NOTE:
1) In senso conforme, CNF n. 137/2024, CNF n. 190/2023, CNF n. 101/2023, CNF n. 28/2023, CNF n. 31/2023, CNF n. 106/2022, CNF n. 99/2022, CNF n. 92/2022, CNF n. 34/2021 ,CNF n. 241/2020, CNF n. 201/2012, CNF n. 205/2006.
2) In senso conforme, CNF n. 1/2025.
3) In senso conforme, CNF n. 325/2024.
4) In senso conforme, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020. -
La mancata informazione al cliente è un illecito di natura permanente
La mancata informazione al cliente (art. 27 cdf) è un illecito che non si consuma e non si esaurisce istantaneamente, ma si protrae nel tempo fino a quando la prescritta comunicazione abbia luogo o fino quando il mandato conferito venga revocato o rinunciato, con tutto ciò che ne consegue in termini di decorso della prescrizione dell’azione disciplinare (art. 56 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
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L’omessa restituzione di documenti al cliente costituisce illecito permanente
La violazione dell’art. 33 cdf (Restituzione di documenti) costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentemente, il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 29 del 17 febbraio 2025
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Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito
L’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 28 del 17 febbraio 2025