Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Inammissibile l’impugnazione della (formula di) assoluzione (insuscettibile di reformatio in melius)

    L’interesse all’impugnazione della decisione del COA trova il suo presupposto nella utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare al ricorrente e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza anche parziale, nel precedente giudizio. La regola dell’interesse ad impugnare, infatti, si immedesima nell’aspettativa del ricorrente all’ottenimento di una modificazione in melius della statuizione impugnata e non può subire deroghe ed eccezione. Conseguentemente, non sussiste interesse ad impugnare la decisione del COA che abbia deliberato il “non luogo a sanzione”, che infatti si risolve comunque in una formula assolutoria insuscettibile di una reformatio in melius.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons.Naz. Forense n. 120 del 17/09/1999.
    Sulla inammissibilità della decisione di assoluzione anche con riferimento alla sua motivazione:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.
    – Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 2001, n. 206, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Iannelli D (conf.)

  • Al procedimento disciplinare davanti al COA non si applica il principio di immodificabilità del giudice

    Il procedimento disciplinare dinanzi al C.d.O. ha natura amministrativa sicché ad esso non si applica il principio della immodificabilità del giudice, essendo sufficiente soltanto che venga rispettato il quorum previsto dalla L.P. per la validità delle deliberazioni (art. 43 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37). Va conseguentemente esclusa la nullità dell’impugnato provvedimento allorquando, da un esame dei verbali delle sedute consiliari risulti che il C.O.A. abbia sempre rispettato il quorum previsto dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 209
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 140; Cass. civ., sez. Unite 19-10-2011, n. 21585.

  • La tutela della privacy nelle sentenze del CNF

    A tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy), il Consiglio Nazionale Forense può discrezionalmente disporre, anche d’ufficio, che la pubblicazione in qualsiasi forma di una propria sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia effettuata omettendo l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 198
    In arg. cfr. la pagina della privacy sul sito della banca dati.

  • L’inadempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi

    E’ sicuramente lesivo dell’immagine dell’avvocatura tutta il comportamento di un avvocato che, senza giustificazione, non onora le proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (Nel caso di specie, il professionista non onorava le cambiali emesse a favore di un collega, e veniva così protestato. In considerazione delle contingenti circostanze personali e familiari dell’incolpato, il CNF ha tuttavia ritenuto eccessiva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei inflittagli dal COA di appartenenza, ritenendo congruo mitigarla in censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Pisano), sentenza del 15 marzo 2013, n. 42.

  • Mancata comparizione dell’incolpato e legittimo impedimento

    L’impedimento del professionista a comparire innanzi al COA nell’ambito di un procedimento disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentato e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva comunicato telefonicamente al COA di non poter comparire all’udienza fissata per la sua audizione, senza tuttavia addurre alcun utile elemento giustificativo dell’impedimento stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Mariani Marini – Rel. Damascelli), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 6.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Del Paggio), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 207
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 180; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar – Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • L’indebito trattenimento di somme spettanti al cliente

    Il professionista che trattenga indebitamente somme di spettanza del cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità propri della classe forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cons. Naz. Forense 16/07/2007 n. 95,; Cons. Naz. Forense 04/07/2007 n. 85; Cons. Naz. Forense 08/03/2002 n. 22; Cons. Naz. Forense 02/04/2001 n. 49.

  • Non c’è pregiudizialità fra procedimento disciplinare e civile entrambi pendenti tra incolpato ed esponente

    Atteso il principio di autonomia del processo disciplinare, non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento disciplinare stesso e l’eventuale giudizio civile vertente tra l’esponente e l’incolpato, in quanto i due procedimenti perseguono diverse finalità, essendo l’uno diretto ad accertare nella condotta dell’iscritto la violazione id regole deontologiche e l’altro la sussistenza di obbligazioni tra le parti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 203, nonché C.N.F. n. 152/2010, n. 103/2008.

  • Il procedimento disciplinare non presuppone un esposto ma è attivabile d’ufficio

    L’esercizio dell’azione disciplinare non è condizionato dalla tipologia della fonte della notizia dell’illecito deontologico, atteso che il COA ai sensi dell’art. 38, comma 3, L.P. può deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della semplice conoscenza di fatti di pubblica notorietà o di mera informazione, a nulla rilevando ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, la mancanza di un esposto o della segnalazione da parte di terzi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 206
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87;
    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Morlino), sentenza del 7 maggio 2013, n. 71;
    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. De Giorgi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 178;
    Cons. Naz. Forense 17/02/2008 n. 154, Cons Naz. Forense 04/07/2007 n. 175; Cons. Naz. Forense 03-03-2005, n. 43.

  • Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF (ma, semmai, al TAR)

    Il ricorso proposto avverso una deliberazione con cui il COA territoriale denega l’accesso agli atti di un procedimento disciplinare all’autore dell’esposto da cui il procedimento origina, non rientra tra gli atti per i quali è prevista l’impugnativa davanti al C.N.F. e sfugge, pertanto, alla competenza di quest’ultimo, stante il carattere tassativo degli atti impugnabili avanti il predetto organo giurisdizionale, e che pacificamente riguardano, oltre alle decisioni che concludono un procedimento disciplinare, la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica forense, le elezioni dei Consigli dell’Ordine, i conflitti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Baffa), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 205
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, C.N.F., 30 aprile 2012, n. 86; C.N.F., 15 dicembre 2011, n. 185; C.N.F., 29 settembre 2011, n. 148.