Il divieto di impugnare la transazione (se non per fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti), stabilito dall’art. 32 c.d.f.Art. 32 cod. prev. – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impu…Leggi il testo completo →(ora, art. 44 cdfArt. 44 cdf – Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collegaL’avvocato che abbia raggiunto con il collega avversario un accordo transattivo, accettato dalle parti, deve astenersi dal proporne impugnazione, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravve…Leggi il testo completo →), non riguarda soltanto l’intero negozio ma anche le singole clausole di esso, le quali -quantunque giuridicamente accessorie- ne abbiano comunque condizionato la formazione e caratterizzato il contenuto (Nel caso di specie, l’impugnazione era stata limitata alla sola clausola penale, di cui l’avvocato eccepiva la nullità perché integrante asserito “abuso del diritto”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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In dubio pro reo: il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Va accolto il ricorso avverso la decisione disciplinare del C.d.O. allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 15-10-2012, n. 134, Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PISANO; Cons. Naz. Forense 29-11-2012, n. 174 Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. BORSACCHI; Cons. Naz. Forense 28-12-2012, n. 198 Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MARIANI MARINI. Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80. -
L’audizione dell’esponente inaudita altera parte
In tema di procedimento disciplinare, ove l’audizione dell’esponente (che non è parte del procedimento) non sia avvenuta nella pienezza del contraddittorio con l’incolpando, quest’ultimo ha l’onere di sollevare la relativa eccezione nel primo momento utile successivo al suo manifestarsi (essendo tardiva se fatta valere per la prima volta avanti al CNF), comprovando altresì una concreta compromissione del diritto di difesa (quale presupposto necessario ai fini dell’accoglimento della eccezione stessa).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Mascherin), sentenza del 20 dicembre 2013, n. 211
NOTA:
In senso conforme, Cons. Naz. Forense 25-10-2010, n. 143 – Pres. ALPA – Rel. FLORIO; Cass. Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28336; Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 2 novembre 2010, n. 196, Consiglio Nazionale Forense, 6.6.2005 n. 88, id. 12.6.2003 n. 148. -
La tutela della privacy nelle sentenze del CNF
A tutela dei diritti o della dignità degli interessati (art. 52 D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy), il Consiglio Nazionale Forense può discrezionalmente disporre, anche d’ufficio, che la pubblicazione in qualsiasi forma di una propria sentenza per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia effettuata omettendo l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 28 ottobre 2013, n. 198, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 208.
In arg. cfr. pure la pagina della privacy sul sito della banca dati. -
L’avvocato non può prestare la propria scienza per scopi illeciti
L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita o si inserisca comunque in contesto di tal genere.
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Il diritto/dovere di difesa deve avvenire nel rispetto della legge e dei principi deontologici
L’avvocato ha sì l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile ma ciò deve avvenire nell’osservanza della legge e dei principi deontologici (Nel caso di specie, l’avvocato aveva depositato in giudizio una scrittura privata con la firma apocrifa della controparte al fine di impedirne la costituzione di parte civile quale parte offesa contro il proprio assistito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei).
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L’eccezione di irregolare composizione del COA non può essere sollevata per la prima volta davanti al CNF
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, la censura di irregolare composizione del Consiglio dell’Ordine, se non dedotta nel corso di tale procedimento, non può essere prospettata come motivo di impugnazione del procedimento disciplinare al Consiglio Nazionale Forense né, a maggior ragione, per la prima volta nel ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro la decisione dello stesso Consiglio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Cass.SS.UU. 4/5/2004 n.8431; Cass.SS.UU. 9.5.2011 n.10071. -
Il mutamento della composizione del COA in sede di decisione
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati (COA) all’atto dell’adozione della decisione rispetto a quella della prima udienza in cui l’incolpato è stato sentito ed ha consegnato documentazione difensiva, in quanto in tale procedimento non si applica il principio dell’immutabilità del collegio giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Cass.SS.UU. 19.10.2011 n.2158, nonché C.N.F. 15.10.2012 n.142;C.N.F. 15.10.2012 n.140; C.N.F. 17.9.2012 n.116; C.N.F. 20.4.2012 n.67; C.N.F.15.12.2011 n.203; C.N.F.15.12.2011 n.200. -
L’impugnazione deve esprimere una specifica censura, non un mero dubbio interpretativo
L’impugnazione che, anziché contenere una critica specifica alla decisione impugnata (fondata ad esempio sull’affermazione di una opzione interpretativa diversa da quella fatta propria dal Consiglio dell’Ordine), si risolva nella mera proposizione di un dubbio interpretativo, è perciostesso l’inammissibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Pasqualin), sentenza del 2 marzo 2012, n. 33 -
La “confusione” tra l’attività professionale e la carica rivestita all’interno di una associazione di consumatori
Deve stigmatizzarsi, perché non conforme ai canoni deontologici, la confusione tra la carica di Presidente di una associazione di consumatori e l’attività libero professionale.