Il principio enunciato dall’art. 37, canone II, c.d.f., adesso contenuto nell’art. 51, canone I, è dotato di autonomo rilievo rispetto alla previsione generale ed ha carattere assoluto, tendendo a prevenire anche il solo pericolo di situazioni di possibile conflitto. L’elemento costitutivo dell’illecito disciplinare, rappresentato dalla successiva prestazione di assistenza “in favore” di uno solo dei […]