Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Sospensione cautelare: post CDD, la nuova disciplina opera anche retroattivamente

    A far data dal 2 gennaio 2015, si sono realizzate tutte le premesse fattuali e logico/giuridiche ai fini dell’applicabilità della sospensione cautelare ex art. 60 L. n. 247/12, ovverosia la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina (CDD), sicché non trova più applicazione l’art. 43, co. 3, RdL n. 1578/1933, neppure con riferimento ai provvedimenti cautelari irrogati nella vigenza di tale ultima norma ma ancora in corso (Nel caso di specie, il professionista lamentava la mancata applicazione della nuova disciplina con riferimento ad una sospensione cautelare irrogatagli -sine die- precedentemente al 2/1/2015. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso dichiarando cessata l’efficacia del provvedimento cautelare, per superamento della sua durata massima -un anno- nonché per mancata adozione del provvedimento sanzionatorio -entro sei mesi- da parte del C.D.D., come previsto dalla nuova disciplina).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza del 6 giugno 2015, n. 73

    NOTA:
    In arg. cfr. pure, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 28 aprile 2015, n. 69; Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sorbi), sentenza del 6 giugno 2015, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.
    Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49, secondo cui la nuova disciplina non si applica retroattivamente.

  • L’acquisizione di mandati alle liti non provenienti in modo diretto dai clienti ma da terzi

    L’avvocato che assuma incarichi professionali tramite un terzo intermediario (nella specie, carrozziere), omettendo di instaurare con in suoi clienti un rapporto fiduciario, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di fiducia, al cui rispetto ogni professionista è tenuto nell’esercizio del proprio mandato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, CNF 17.9.99 n. 107

  • Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare

    Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in ragione dell’esposto deve ritenersi legittima allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento sicchè deve ritenersi legittimo il comportamento del Consiglio locale che abbia basato la propria decisione sui riferimenti dei redattori dell’esposto che ebbe a dare origine al procedimento disciplinare laddove essi siano coerenti con le risultanze documentali acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 11 marzo 2015, n. 18, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 13 dicembre 2014, n. 186, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 224, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 221; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103.

  • L’eccessiva e gratuita vis polemica mal si concilia con l’habitus ideale dell’avvocato

    L’ostentazione di una eccessiva “vis polemica” al di là di confini dell’oggetto della materia processuale è indice sintomatico di un “modus operandi” incompatibile con le regole deontologiche nelle loro differenti articolazioni con la parte, i colleghi, i giudici e lo stesso Consiglio dell’Ordine.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54

  • La nuova disciplina della sospensione cautelare non è retroattiva

    La nuova disciplina della sospensione cautelare (art. 60 L. n. 247/2012) non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali dovrà continuarsi ad applicare la vecchia disciplina (43 RDL n. 1578/1933).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 gennaio 2014, n. 1, nonché Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 10 aprile 2013, n. 28.

  • La “nuova” sospensione cautelare

    La sospensione cautelare delineata dall’art. 60 della legge 247/2012 è profondamente diversa da quella disciplinata dall’art. 43, comma 3, R.D.L. 1578/1933: mentre quest’ultima era una misura atipica, da utilizzare anche in casi diversi dal quelli previsti dalla legge (sottoposizione a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, emissione di mandato, o di ordine di comparizione, o accompagnamento), allorquando il comportamento dell’interessato avesse generato strepitus compromettendo l’immagine dell’avvocatura, la nuova sospensione ex art. 60 tipizza le ipotesi che la legittimano, escludendo la sussistenza di un potere discrezionale di applicazione al di fuori dei casi ivi contemplati. Inoltre, la sospensione cautelare di cui all’art. 43, comma 3, era sine die, laddove quella prevista dall’art. 60 prevede espressamente il limite massimo di un anno, nonché – a carattere totalmente innovativo – l’inefficacia della sospensione ove nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione non venga adottato il provvedimento sanzionatorio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • Sospensione cautelare e procedimento penale a carico dell’avvocato

    In caso di procedimento penale a carico di avvocato, l’art. 43, terzo comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578 conferisce al consiglio dell’ordine il potere di disporre, in via cautelare, la sospensione dall’attività professionale, sulla base di una valutazione d’incompatibilità dell’addebito con l’esercizio della professione, indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione, riservata al giudice penale; è, quindi, legittima la sospensione dall’attività professionale, qualora motivata con riferimento alla gravità delle imputazioni penali elevate a carico del professionista, pur dovendosi prescindere da ogni giudizio sulla loro fondatezza, e dallo “strepitus fori”, testimoniato da articoli di stampa apparsi sui quotidiani.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • Rinvio a giudizio penale e sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    E’ legittimo il provvedimento di sospensione cautelare adottato dal COA quando gli elementi posti alla base si fondano su condotte ed eventi che risultano dagli atti del procedimento penale che hanno comportato il rinvio a giudizio di un iscritto all’albo e che presentano rilevante gravità sotto il profilo della tutela del prestigio dell’Ordine e della funzione sociale della professione, che richiede condotte ineccepibili sotto il profilo dell’etica professionale per l’affidabilità dei cittadini e della collettività negli appartenenti all’Ordine Forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

  • I due presupposti per la sospensione cautelare dall’esercizio della professione

    I presupposti richiesti dall’art. 43 L.P. per il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sono: a) la gravità in astratto delle imputazioni penali indipendentemente dalla loro fondatezza; b) il c.d. strepitus fori, ovvero il clamore suscitato dalle imputazioni stesse e la loro rilevanza a livello mediatico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PICCHIONI), sentenza del 27 settembre 2012, n. 133.

  • La mancata astensione in difetto di ricusazione

    Nel procedimento disciplinare avanti al COA, in mancanza di una rituale istanza di ricusazione, l’eventuale violazione dell’obbligo di astensione da parte di un membro del Collegio va immediatamente e ritualmente eccepito, non potendo essere dedotto quale motivo d’impugnazione avanti al CNF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 49

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Cass. S.U. 8/8/2005 n. 16615.