Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Se l’infrazione disciplinare non è lieve né scusabile, l’avvertimento non può essere mitigato a richiamo

    Una volta affermata la responsabilità disciplinare dell’incolpato per infrazioni non lievi né scusabili, la sanzione dell’avvertimento non può essere ulteriormente mitigata in richiamo verbale, che non ha carattere di sanzione disciplinare (art. 52 L. n. 247/2012 e art. 22 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baldassarre), sentenza n. 133 del 17 luglio 2020.

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

  • Violazione del dovere di informare il cliente circa la prevedibile durata del processo e gli oneri ipotizzabili: l’illecito è istantaneo

    Ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, la violazione dell’art. 27 co. 2 cdf (secondo cui, all’atto dell’assunzione dell’incarico professionale, l’avvocato deve informare la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili e, se richiesto, comunicare in forma scritta il prevedibile costo della prestazione) è un illecito istantano (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto consumato l’illecito de quo nel momento in cui ebbe inizio il procedimento giudiziario oggetto di incarico).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

  • I limiti al diritto di critica e alla libertà di espressione nei confronti delle istituzioni forensi

    La libertà di manifestare la propria opinione critica sulle Istituzioni Forensi trova un limite invalicabile nei doveri di lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dell’Ordine Forense e dell’Avvocatura in generale. Integra, pertanto, grave violazione deontologica la diffusione sui social networks di un pensiero critico che si manifesti con espressioni deplorevoli e accostamenti ad organizzazioni criminali che disonorano l’Avvocatura e le Istituzioni Forensi in generale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 415 del 13 novembre 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 57 del 27 marzo 2023.

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: illecite anche quelle pronunciate nella dimensione non professionale ovvero della vita privata

    L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione, Conseguentemente, il “Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenienti” (art. 52 cdf), ancorché collocato nel Titolo IV dedicato ai «doveri dell’avvocato nel processo» e sebbene riferito agli “scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale” riguarda l’uso delle parole degli iscritti all’albo anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 311/2024, CNF n. 191/2022, Cass. n. 20383/2021, CNF n. 232/2020, CNF n. 141/2020.
    La potenziale rilevanza deontologica della vita privata dell’avvocato è prevista nell’art. 2 co. 1 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo → (“Le norme deontologiche […] si applicano anche ai comportamenti nella vita privata”), nell’art. 9 co. 2 cdf (“anche al di fuori dell’attività professionale”), nell’art. 24 co. 2 cdf (conflitti di “interessi riguardanti la propria sfera personale”), nell’art. 63 co. 1 cdf (“anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero”) e nell’art. 64 co. 2 cdf (“inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione”).

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a salvaguardia della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di comportamenti criticabili o perfino illeciti dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di esprimere il proprio biasimo o di formulare la propria denuncia in modo rispettoso della personalità e della reputazione altrui, astenendosi da ingiustificata animosità e da toni irriguardosi, e ciò indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della sua condotta. Tale divieto non si pone affatto in contrasto con il diritto, tutelato dall’art. 21 Cost., di manifestare liberamente il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell’esigenza di tutelare interessi diversi, anch’essi costituzionalmente garantiti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Mercolino), SS.UU, sentenza n. 13168 del 17 maggio 2021.

  • Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

    Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024.

  • Il dies a quo della prescrizione disciplinare nel caso di illecito deontologico istantaneo ovvero permanente

    Il dies a quo per la prescrizione dell’azione disciplinare va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata; ove invece la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 66 del 22 marzo 2025

  • Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

  • Segnalazione disciplinare d’ufficio ai danni dello stesso COA segnalante: escluso il conflitto di interessi (che ne imporrebbe l’astensione)

    Nel caso di segnalazione disciplinare d’ufficio per (potenziale) illecito deontologico perpretrato ai danni dello stesso COA segnalante, questi è tenuto a trasmettere gli atti al CDD, non sussistendo un conflitto di interessi che ne imporrebbe l’astensione ex art. 6-bis L. n. 241/1990 (secondo cui «Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale») giacché la disposizione de qua si riferisce a soggetti la cui attività sia idonea ad influire sulle successive determinazioni amministrative mentre qui la segnalazione del COA appare del tutto neutra rispetto alle valutazioni che spettano all’Organo distrettuale (Nella specie, oggetto della segnalazione disciplinare al CDD era una missiva ritenuta offensiva e indirizzata al COA segnalante stesso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

    NOTA:
    In arg. cfr. pure CNF n. 384/2024, CNF n. 219/2022, CNF n. 27/2022, CNF n. 136/2020, CNF n. 122/2020, CNF n. 244/2021, CNF n. 189/2016 secondo cui la mera pendenza di una lite civile, penale o disciplinare contro il proprio giudice non configura di per sè una situazione di “grave inimicizia” ex art. 51 cpc, sicché non basta per la ricusazione o chiederne l’astensione.