L’art. 50 del R.D.L. n. 1578/1933 prevede espressamente che avverso le decisioni del C.d.O. locale possano proporre opposizione al CNF esclusivamente il Pubblico Ministero e l’interessato professionista. E’ pertanto inammissibile il ricorso proposto dalla parte che abbia presentato l’esposto. Consiglio Nazionale Forense (Pres. ALPA, Rel. DEL PAGGIO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 97