Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Illecita la partecipazione ad un procedimento di mediazione in periodo di sospensione dall’esercizio della professione forense

    Pone in essere un comportamento deontologicamente riprovevole, in quanto contrario alla disposizione specifica contenuta nell’art. 36 co. 1 cdfArt. 36 cdf – Divieto di attività professionale senza titolo e di uso di titoli inesistentiCostituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Costituisce altresì illecito disc…Leggi il testo completo →, l’avvocato che eserciti attività professionale in periodo di sospensione, amministrativa o disciplinare, peraltro a nulla rilevando in contrario l’asserita buona fede dell’incolpato (Nel caso di specie, il professionista aveva aveva partecipato ad un procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 nonostante fosse fosse sospeso disciplinarmente).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 230 del 29 agosto 2025

  • Sinistri e transazione: il compenso percepito dall’assicurazione è satisfattivo (salvo diverso accordo col cliente)

    In tema di transazione stragiudiziale sul risarcimento del danno, integra illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in assenza di accordo scritto sul compenso ex art. 2233 cod. civ., richieda al Cliente un compenso ulteriore rispetto a quanto già percepito direttamente dalla Compagnia assicuratrice.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 230 del 29 agosto 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 386/2016.

  • Procedimento disciplinare: l’accesso agli atti del fascicolo da parte dell’incolpato

    Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’accesso dell’incolpato alla relativa documentazione è regolato, in via esclusiva, dalle disposizioni contenute nella L. n. 247/2012 e nel Reg. CNF n. 2/2014 (art. 14 co. 6 e art. 17 co. 2, lett. a), non trovando applicazione la normativa di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 25 L. n. 241/1990 e 13 D.p.r. n. 184/2006 in tema di accesso telematico agli atti. In ogni caso, non sussiste lesione del diritto di difesa allorché il mancato accesso ai documenti del fascicolo sia dipesa da colpa imputabile all’incolpato, ovvero da sua inerzia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 230 del 29 agosto 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 23/2025, CNF n. 191/2024, CNF n. 90/2022.

  • Sanzione deontologica e precedenti disciplinari

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio la presenza o assenza di precedenti disciplinari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 229 del 29 agosto 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 229 del 29 agosto 2025

  • Inadempimento al mandato: la prova mediante presunzioni del conferimento dell’incarico professionale

    In base al principio accusatorio che informa il procedimento disciplinare, l’inadempimento del mandato professionale (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) presuppone la prova del conferimento dell’incarico stesso, che può essere data anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 229 del 29 agosto 2025

  • Non sussiste rapporto di specialità tra fra gli artt. 52 e 53 del codice deontologico

    Non sussiste rapporto di specialità fra gli art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo → e art. 53 cdfArt. 53 cdf – Rapporti con i magistratiI rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto. L’avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza…Leggi il testo completo →, giacché il secondo delimita l’ambito etico nel quale devono estrinsecarsi i rapporti fra avvocati e magistrati, richiamando, al riguardo, i principi generali della pari dignità e del reciproco rispetto, mentre il primo individua una specifica violazione dei canoni comportamentali anzidetti, che potrebbe essere commessa per il tramite della scrittura, sia in giudizio che al di fuori del medesimo, sicché, in presenza dei necessari presupposti di fatto, l’utilizzo delle “espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti in giudizio” ben può comportare comportare la violazione di entrambe le norme.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Il CDD può valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi

    In tema di procedimento disciplinare, il Consiglio territoriale ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perchè in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025

  • La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare

    La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 224 del 25 agosto 2025