E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e all’art. 11-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Elezioni forensi e limite del doppio mandato: atti trasmessi alla Consulta per “seri dubbi di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza e della proporzionalità”
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3, 18, 48, 51 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113 e all’art. 11-quinquies del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, come inserito dalla legge di conversione 13 febbraio 2019, n. 12.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), ordinanza del 28 febbraio 2019, n. 4
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Divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente: quando non opera il limite temporale dei due anni
L’avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall’utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3). Peraltro, il divieto de quo non è soggetto ad alcun limite temporale se l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando dovesse assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando abbia assistito il minore in controversie familiari e poi dovesse assistere uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
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L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti
Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Conseguentemente, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 120. -
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente
Il divieto di assumere l’incarico nei confronti dell’ex cliente (art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo →, già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell’attività prestata a favore di quest’ultimo, giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
NOTA:
Sulla ratio del divieto in parola, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 21 novembre 2017, n. 180. -
Favor rei: il nuovo codice deontologico si applica retroattivamente, se più favorevole all’incolpato
La nuova disciplina codicistica si applica anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore (15 dicembre 2014), se più favorevole per l’incolpato, ai sensi dell’art. 65 L. n. 247/2012 (che ha esteso alle sanzioni disciplinari il canone penalistico del favor rei, in luogo del tempus regit actum applicato in precedenza dalla prevalente giurisprudenza). Tale valutazione è da effettuarsi in concreto ed è pertanto necessario procedere al raffronto tra le disposizioni di cui agli articoli del Codice deontologico precedentemente vigente con le corrispondenti previsioni del nuovo Codice applicabili al caso di specie, al fine di verificare se siano mutati (in melius) l’inquadramento della fattispecie ed il regime sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
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La mancata audizione dei testi indicati dall’incolpato
Il Giudice della Deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, sicché non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato, quando risulti che il Consiglio abbia ritenuto le testimonianze insufficienti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123
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Il sollecito di pagamento dei contributi da parte del COA non è impugnabile al CNF
La deliberazione del Consiglio territoriale destinata unicamente a sollecitare il pagamento dei contributi di iscrizione non versati, con contestuale assegnazione di termine per la regolarizzazione della posizione, costituisce mero atto endoprocedimentale privo di definitività, e in quanto tale non è autonomamente impugnabile con ricorso al CNF.
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Il corso da mediatore non rileva ai fini della formazione continua
La partecipazione ad un corso “per acquisire la qualità di mediatore” non assume rilievo ai fini dell’adempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale, non rientrando tale attività tra gli “eventi formativi” e le “attività formative” di cui agli artt. 3 e 4 del Regolamento CNF per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116
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Le dimissioni delle segretarie non scriminano l’inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale
L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di asserita disorganizzazione amministrativa del proprio studio, conseguente al licenziamento contemporaneo delle segretarie, giacché tale circostanza non rientra tra le ipotesi previste dall’art. 5 Regolamento CNF per la formazione continua 16 luglio 2014, n. 6 come motivo di dispensa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 116