Categoria: Giurisprudenza CNF

  • [importante] Albo speciale dei “cassazionisti”: il vano decorso del termine di 90 giorni non consuma la potestà del Comitato di decidere sull’istanza

    A differenza di quanto previsto con riferimento alle istanze aventi ad oggetto gli Albi tenuti dai Consigli territoriali (art. 17 co. 7 L. n. 247/2012), la legge professionale (cfr. art. 22 L. n. 247/2012) nulla espressamente dispone con riferimento al silenzio serbato dal Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (art. 6 co. 2 dlgs C.p.S. n. 597/1947) per l’adozione dei relativi provvedimenti. Ciononostante, in base ai principi generali in materia di natura ed effetti del silenzio della pubblica amministrazione, deve ritenersi che, qualora il Comitato non abbia provveduto sull’istanza di iscrizione entro il termine di 90 giorni (cfr. circolare CNF n. 10-C-2008 del 14 marzo 2008), l’interessato possa proporre ricorso al CNF entro 10 giorni dalla scadenza del predetto termine, a pena di inammissibilità(1). Tuttavia, poiché l’inutile decorso del citato termine di 90 giorni non fa venire meno il potere del Comitato di provvedere in merito all’istanza dell’interessato (trattandosi di inerzia riconducibile alla categoria generale del silenzio inadempimento), allorché il Comitato abbia successivamente -ancorché tadivamente- provveduto sulla domanda di iscrizione all’albo cassazionisti, l’eventuale impugnazione medio tempore proposta va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse(2). (Nel caso di specie, l’interessato aveva proposto tempestiva impugnazione avverso il silenzio del Comitato, il quale tuttavia successivamente provvedeva sull’istanza, rigettandola. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato improcedibile il ricorso, dando peraltro atto che l’interessato aveva altresì proposto autonoma, ulteriore impugnazione -sub judice- avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di iscrizione all’albo cassazionisti).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Feliziani), sentenza n. 248 del 15 settembre 2025

    NOTE
    (1) In senso conforme, CNF n. 156/2018, CNF n. 30/2018.
    (2) In senso conforme, CNF n. 133/2009.

  • Procedimento disciplinare – Contestazione dell’addebito – Incertezza sui fatti contestati – Decisione – Nullità.

    La generica e vaga esposizione dei fatti contestati al professionista determina la nullità della decisione disciplinare per violazione del diritto di difesa; infatti, anche se la contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti che integrano l’illecito, è comunque necessario che, con la lettura della incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quegli ascrittigli (Nella specie la contestazione era talmente vaga da non consentire la individuazione di quali fossero le condotte illecite attribuite al professionista).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 247 del 11 settembre 2025

    NOTA:
    Esattamente in termini, CNF n. 118/2005.

  • I fondamentali princìpi della deontologia

    I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, e mirano a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nella figura dell’avvocato, quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • Appropriazione indebita: la ludopatia non scrimina l’illecito deontologico

    La riferibilità di un atto alla sfera di volontà di un soggetto (cd. suitas) può essere messa in discussione in presenza di conclamate patologie di tipo psichiatrico che facciano gravemente scemare l’attitudine a rendersi conto della natura e delle conseguenze dei propri atti e del contesto ambientale e relazionale in cui essi vengono ad incidere ovvero la capacità di dominio delle proprie emozioni. Pertanto, la ludopatia, l’alcolismo o la tossicodipendenza – pur essendo fenomeni di grave impatto sociale ed economico, con gravi risvolti di natura psicologica – non rappresentano necessariamente incapacità naturale a meno che non siano collegati ad una patologia psichiatrica, da provarsi mediante accertamenti medici obiettivi, i quali non possono quindi basarsi sulla mera anamnesi del paziente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • In sede di gravame dinanzi al CNF vale il principio “tantum devolutum quantum appellatum”

    Fatte salve le questioni rilevabili d’ufficio, il perimetro cognitivo del CNF quale Giudice di appello è circoscritto alle censure mosse nell’impugnazione e la disamina di esse va svolta in funzione del grado di specificità e puntualità delle stesse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 246 del 11 settembre 2025

  • L’impugnazione delle delibere consiliari da parte di un Consigliere dello stesso COA

    Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento del Consigliere dell’Ordine che, in violazione dell’art. 69 cdfArt. 69 cdf – Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensiL’avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l’incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità. L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candi…Leggi il testo completo → e dei principi generali di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (“Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza”) nonché in tema di conflitto di interessi (art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo →), impugni infondatamente dinanzi al CNF ed in sede risarcitoria civile le delibere del proprio COA di appartenenza (Nel caso di specie, trattavasi di centinaia di impugnazioni di altrettante delibere in materia di cancellazione dall’albo).

    Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Marotta), SS.UU., ordinanza n. 26270 del 26 settembre 2025

  • Il procedimento disciplinare avanti al CDD si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo

    Il procedimento disciplinare che si svolge avanti al CDD ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo(1). Quest’ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al C.N.F., che assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.

    Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Vincenti), SS.UU., ordinanza n. 26232 del 26 settembre 2025

    NOTA:
    (1) Ciò ancorché -per un mero refuso- la delibera conclusiva del CDD sia definita “sentenza” (art. 61 co. 1 L. n. 247/2012), che è invece l’atto con cui si conclude il procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF (art. 37 co. 2 L. n. 247/2012).

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo giuridico delle singole sanzioni

    Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →, nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 245 del 11 settembre 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 245 del 11 settembre 2025

  • Inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi: la prescrizione civilistica non scrimina l’illecito deontologico

    In tema di violazione dell’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → (Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi), la successiva prescrizione civilistica del diritto inadempiuto non elide il fatto storico e non fa quindi venir meno l’illecito deontologico, che si è ormai perfezionato e rimane pertanto soggetto alla sola prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 245 del 11 settembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 324/2024.