Il potere di deliberazione in ordine alla sopravvenuta inefficacia della misura cautelare a sensi dell’art. 60 4° co. L. n. 247/2012 spetta all’organo disciplinare funzionalmente competente ad irrogarla ex art. 50 L. n. 247/2012 e quindi al C.D.D. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 18 dicembre 2018, n. 205