Al ricorso proposto innanzi al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dai Consigli territoriali non può ritenersi applicabile, in via immediata e diretta, il disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. Ciò, peraltro, non toglie che, a norma dell’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, richiamato dall’art. 36, comma 2, della legge n. 247 del 2012, il ricorso al Consiglio nazionale forense debba contenere «l’indicazione specifica dei motivi sui quali si fonda». Ma, mentre ai fini del rispetto dell’art. 342 cod. proc. civ., pur non occorrendo l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, è necessario che l’impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; affinché sia rispettato il precetto di cui all’art. 59 del regio decreto n. 37 del 1934, basta, più semplicemente, che il ricorso al Consiglio nazionale forense precisi il contenuto e la portata delle censure mosse al provvedimento adottato dal Consiglio territoriale, sì che resti individuato il thema decidendum sottoposto al suo esame.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole e idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini non si richiede al giudice di merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata della adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
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Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA
Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un’ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all’uopo nominata, non potendosi ravvisare l’esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta (Nel caso di specie, il ricorrente -già consigliere del COA commissariato- aveva impugnato l’esclusione della propria candidatura ritenendo non operante nei suoi confronti il divieto del terzo mandato consecutivo, sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio, e quindi di poter partecipare alle elezioni indette dal Commissario straordinario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021
NOTA:
IN senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021. -
Elezioni forensi: la candidatura può inviarsi al COA anche a mezzo PEC, ai sensi del CAD
In tema di elezioni forensi, a pena di irricevibilità, le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’ordine mediante dichiarazione cartacea sottoscritta dall’interessato (art. 8, co. 2, L. n. 113/2017), ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (art. 65 Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 170 del 17 Settembre 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021. -
Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021
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Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche nel caso di «elezioni in sostituzione» indette dal Commissario straordinario del COA
Il divieto di terzo mandato consecutivo (art. 3 L. n. 113/2017) opera anche in caso di «elezione in sostituzione» indetta dal Commissario straordinario entro 120 giorni dallo scioglimento del Consiglio dell’Ordine (art. 33, co. 3, L. n. 247/2012), la quale a tutti gli effetti configura un’ipotesi di nuova elezione, i cui presupposti per le candidature vanno pertanto valutati autonomamente al momento della presentazione delle stesse dalla (nuova) Commissione all’uopo nominata, non potendosi ravvisare l’esistenza di un diritto quesito alla partecipazione alla competizione elettorale, perdurante per la durata ipotetica della consiliatura interrotta (Nel caso di specie, il ricorrente -già consigliere del COA commissariato- aveva impugnato l’esclusione della propria candidatura ritenendo non operante nei suoi confronti il divieto del terzo mandato consecutivo, sostenendo di avere diritto a completare il quadriennio, e quindi di poter partecipare alle elezioni indette dal Commissario straordinario, conservando «le condizioni della prima ammissione alla partecipazione». In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021
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Elezioni forensi: la candidatura può inviarsi al COA anche a mezzo PEC, ai sensi del CAD
In tema di elezioni forensi, a pena di irricevibilità, le candidature devono essere presentate al Consiglio dell’ordine mediante dichiarazione cartacea sottoscritta dall’interessato (art. 8, co. 2, L. n. 113/2017), ovvero a mezzo posta elettronica certificata con allegata copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento (art. 65 Codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. n. 82/2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Napoli), sentenza n. 169 del 17 Settembre 2021
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Radiazione per l’avvocato condannato in sede penale per detenzione di droga ai fini di spaccio
In considerazione della tendenziale tipicità dell’illecito disciplinare, alla violazione dei precetti deontologici generali di probità, dignità, decoro e indipendenza (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →), che appunto non sono assistiti da sanzioni disciplinari tassativamente stabilite, può legittimamente conseguire anche l’irrogazione della sospensione disciplinare, peraltro aggravabile nei casi più gravi fino alla radiazione ex art. 22, co. 2, lett. d, cdf (Nel caso di specie, l’incolpato era stato condannato in sede penale per a 3 anni e 7 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, per violazione delle norme in tema di stupefacenti, essendo stato trovato in possesso di oltre 1000 dosi di cocaina e marijuana. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione della radiazione irrogata dal Consiglio distrettuale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021
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L’illecito deontologico non è affievolito sol perché commesso in altro circondario
Il disvalore disciplinare dell’illecito non è affievolito dal fatto che esso sia commesso in una località geografica diversa da quella nella quale l’incolpato risulti iscritto all’Albo, perché il perimetro di esercizio della professione non è limitato territorialmente, giacché il rispetto dei canoni deontologici costituisce un valore intrinseco e non negoziabile della categoria forense, per la intangibilità dei valori etici e reputazionali (consacrati nelle regole deontologiche) che connotano necessariamente l’agire dell’Avvocato, anche al di fuori del suo ministero e in tutti i rapporti con i terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021
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La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 168 del 30 luglio 2021