Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La modifica, nel corso del procedimento disciplinare, della qualificazione giuridica dell’incolpazione
La modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato. Deve infatti escludersi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando il fatto posto a base della sentenza non abbia il carattere dell’eterogeneità rispetto a quello contestato nullità del procedimento disciplinare per difetto della specificità della contestazione sussiste quando nella sola ipotesi in cui vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate.
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Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa
La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorché la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, di talché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”. Stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario.
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Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di somme della Procedura
L’appropriazione di somme mediante abuso della disponibilità ottenuta per ragioni di ufficio in veste di delegato dal Giudice, quindi con approfittamento della funzione pubblica, costituisce comportamento gravissimo che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive).
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L’appropriazione indebita reiterata non è scriminata né attenuata da asserite difficoltà economiche dell’incolpato
L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell’attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale).
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La sanzione disciplinare della radiazione
La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l’incolpato ha posto in essere la sua condotta (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive).
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Esclusa la riduzione della sanzione disciplinare per l’incolpato che non mostri alcuna consapevolezza del proprio errore
L’ammissione della propria responsabilità da parte dell’incolpato può essere valorizzata nell’ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l’incolpato non mostri alcuna resipiscenza (Nel caso di specie, l’avvocato veniva condannato in sede penale a 3 anni e 4 mesi di reclusione, nonché sanzionato dal CDD con la radiazione perché, in qualità di professionista delegato all’espropriazione immobiliare, si appropriava della complessiva somma di oltre 200mila euro, versata dagli aggiudicatari di due distinte procedure esecutive. Il professionista impugnava detta sanzione, perché ritenuta eccessiva e quindi chiedendone una mitigazione alla luce di proprie asserite difficoltà economiche dovute ad una contrazione dell’attività professionale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’impugnazione, confermando la radiazione inflitta in sede territoriale).
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Appropriazione indebita: la prescrizione disciplinare inizia a decorrere dal momento in cui l’incolpato abbia restituito tutte le somme
L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale soltanto a partire dal momento in cui l’incolpato abbia restituito tutte le somme indebitamente trattenute.
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La delibera di apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)
L’atto di apertura del procedimento disciplinare disposto dal Consiglio territoriale non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché, avendo il solo scopo di segnare l’avvio del procedimento, con l’indicazione dei capi di incolpazione, non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 113 del 22 maggio 2021