Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere disciplinare assista o abbia assistito, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza n. 187 del 9 ottobre 2020