Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

    La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 46 del 9 maggio 2022

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 46 del 9 maggio 2022

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite al procedimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 46 del 9 maggio 2022

  • Il c.d. “ravvedimento operoso” può mitigare la sanzione disciplinare, anche se non immediato

    La concessione dell’attenuante del c.d. “ravvedimento operoso” è subordinata alla circostanza che la condotta resipiscente sia stata posta in essere dall’agente dopo la consumazione dell’illecito ma – necessariamente – prima dell’instaurazione del giudizio nei suoi confronti. Ciononostante, tale comportamento riparativo può tuttavia mitigare la sanzione disciplinare allorché produca comunque una riduzione della lesione del bene giuridico tutelato dal precetto deontologico contestato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 45 del 9 maggio 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Virgintino), sentenza n. 189 del 5 novembre 2021.

  • La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

    Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria (Nel caso di specie, l’avvocato aveva posto in essere atti persecutori, lesioni personali aggravate e gravi minacce, nei confronti dell’ex moglie, nonché dei familiari e dell’avvocato di questa, atti per i quali era stato condannato in sede penale alla reclusione di anni due, con sentenza passata in giudicato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 45 del 9 maggio 2022

  • Il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento

    In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 45 del 9 maggio 2022

  • I presupposti penali della sospensione cautelare in sede deontologica: simul stabunt simul cadent

    La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), con la precisazione che, ove venga successivamente revocato o annullato in sede di gravame il presupposto penale della stessa, anche questa è destinata a venir meno (Nella specie, la misura cautelare penale era stata annullata dalla Cassazione, con rinvio al Tribunale del Riesame. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sospensione cautelare medio tempore irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 44 del 9 maggio 2022

    (*)NOTA:
    a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
    b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
    c) una misura di sicurezza detentiva;
    d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
    e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

  • L’omessa o tardiva fatturazione di compensi percepiti

    L’avvocato ha l’obbligo, sanzionato dagli art. 16 cdfArt. 16 cdf – Dovere di adempimento fiscale, previdenziale, assicurativo e contributivoL’avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia. L’avvocato deve adempiere agli obblighi assicurativi previsti dalla legge. L’avvocato deve corrispo…Leggi il testo completo → e art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo → (già art. 15 cod. prev.Art. 15 cod. prev. – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.Leggi il testo completo →), di emettere fattura tempestivamente e contestualmente alla riscossione dei compensi, restando irrilevante l’eventuale ritardo nell’adempimento in parola, non preso in considerazione dal codice deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 43 del 9 maggio 2022

  • La difesa non giustifica l’offesa

    Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato deve e può esporre le ragioni del proprio assistito con ogni rigore utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone e ciò massimamente nella fase dell’impugnazione, atto diretto a criticare anche severamente una precedente decisione giudiziale e ciò rappresentando con la maggiore efficacia possibile la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. Il diritto di critica, tuttavia, non deve mai travalicare in una censurabile deplorazione dell’operato del difensore, delle controparti e del giudicante, incontrando il limite del divieto di utilizzare espressioni sconvenienti ed offensive che violino i principi posti a tutela del rispetto della dignità della persona e del decoro del procedimento, e soprattutto del rispetto della funzione giudicante riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 43 del 9 maggio 2022

  • Espressioni sconvenienti ed offensive: l’illecito non è scriminato dall’eventuale veridicità dei fatti

    L’espressione tacciata di offensività riveste rilievo deontologico “di per sé”, cioè a prescindere dalla veridicità dei fatti che hanno dato luogo alla presentazione dell’esposto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Pardi), sentenza n. 43 del 9 maggio 2022