Il CDD che, dall’esposto di un avvocato trasmessogli dal COA ovvero dalle difese dell’incolpato, rilevi un possibile -autonomo ed ulteriore – illecito deontologico (nella specie, per espressioni sconvenienti ed offensive), non può trattenere d’ufficio il nuovo procedimento ma, nel rispetto dell’art. 50 Legge Professionale e, più in generale, del principio del contraddittorio, costituzionalmente garantito, deve (ri)trasmettere l’esposto al Consiglio dell’Ordine territoriale affinché quest’ultimo attivi il procedimento disciplinare – latu sensu inteso -, così consentendo all’interessato di dedurre in merito alla (nuova) contestazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022