In deroga all’art. art. 31 co. 1 cdf (secondo cui “L’avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa”), l’avvocato può trattenere le somme da chiunque ricevute: Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 114 del 18 aprile 2025