L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Al procedimento disciplinare avanti al CDD non si applicano le norme in tema di astensione del giudice
Il procedimento disciplinare innanzi ai Consigli distrettuali di disciplina ha natura amministrativa (come del resto quello avanti ai COA) di natura giustiziale, non giurisdizionale, caratterizzata da elementi di terzietà, con conseguente inapplicabilità degli artt. 111 e 112 Cost, il che porta ad escludere la possibilità di invocare le norme in tema di astensione del giudice contenute nei codici di procedura civile e penale (art. 51 cpc). A tacere del fatto che l’inosservanza dell’obbligo di astensione di cui all’art. 51 n. 1 c.p.c. determina la nullità del provvedimento ciò nonostante emesso, solo ove il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa che lo ponga nella qualità di parte del procedimento, ogni altra ipotesi dovendo essere fatta valere semmai come motivo di ricusazione (nella specie non proposta).
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Procedimento disciplinare: il Consigliere istruttore è sostituito solo a partire dalla decisione di citazione a giudizio dell’incolpato
Ai sensi dell’art. 16, co. 2, del Reg. CNF n. 2/2014, in relazione all’art. 18, comma 2, dello stesso Regolamento, nel periodo intercorrente tra la decisione di approvazione del capo di incolpazione e la decisione di citazione a giudizio dell’incolpato, il Consigliere istruttore deve essere temporaneamente sostituito solo nell’ipotesi di cui all’art. 16, comma 2, rimanendo in carica (e dunque rientrando a far parte della sezione) per gli ulteriori adempimenti intermedi fino alla decisione di archiviazione/citazione a giudizio dell’incolpato. Solo in tale momento, con l’avvio vero e proprio del dibattimento, la sostituzione del Consigliere istruttore diviene definitiva.
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Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare
Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020. -
Il cumulo tra sanzioni penali e deontologiche non contrasta con il principio del ne bis in idem
La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021. -
Le sanzioni disciplinari hanno natura e sostanza amministrativa
Le sanzioni disciplinari, che hanno natura e sostanza affatto penale bensì amministrativa, svolgono una importante funzione inibitoria, a tutela sia degli utenti del servizio reso dal professionista, sia del prestigio dell’ente di appartenenza.
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Cappabianca, rel. Perrino), SS.UU, sentenza n. 9558 del 18 aprile 2018. -
Il CDD è caratterizzato da terzietà ed imparzialità
L’imparzialità del giudice disciplinare è garantita dal peculiare sistema elettorale connotato da oggettivi criteri di selezione dei componenti degli organi giudicanti (regolamento CNF n. 1/2014) e di formazione delle sezioni, con particolare riguardo alla provenienza territoriale dei componenti con riferimento a quella degli incolpati (art. 58, comma 2, l. 247/2012, art. 2, comma 4, e art. 14, comma 3, reg. 2/2014). Il sistema, poi, è corroborato da specifiche garanzie d’incompatibilità, astensione e ricusazione.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Nazzicone), SS.UU, sentenza n. 8777 del 30 marzo 2021. -
Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale
E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente. La ratio è quella di consentire (ex art. 35 c. 2 Reg.to n. 2/2014 CNF) all’organo disciplinare (CDD) ed a quello custode dell’albo (COA) di avere contezza immediata o dell’esecutorietà della decisione o di una eventuale iniziativa idonea ad impedirla.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 261 del 24 dicembre 2022
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Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 203 del 9 novembre 2022
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 204 del 9 novembre 2022
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 205 del 9 novembre 2022
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L’impugnazione del richiamo verbale
Il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014). Per le stesse ragioni, anche se pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), il provvedimento in parola è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Brienza), sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022