L’iscritto alla sezione speciale degli avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici non può svolgere attività professionale a favore di soggetti diversi dal proprio ente, la quale presuppone l’iscrizione all’albo ordinario. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 231 del 4 dicembre 2020