Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

    La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 18 del 28 febbraio 2023

  • Avvocati stabiliti: l’integrazione presuppone un valido titolo professionale conseguito nel Paese d’origine

    In tema di avvocati stabiliti, la iscrizione nella sezione speciale dell’albo ai fini dell’esercizio permanente della professione con il titolo professionale di origine non determina, ancora, l’acquisizione del titolo di avvocato, realizzandosi detta integrazione soltanto con l’iscrizione nell’albo degli avvocati subordinata alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 12 del d.lgs. n. 96/2001, per il quale devono concorrere ‘le altre condizioni previste dalle disposizioni in materia di ordinamento forense’ (comma 3); tra esse non può non annoverarsi la sicura validità del titolo professionale conseguito all’estero e condizionante l’inizio del percorso professionale di integrazione.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023

  • La cancellazione dell’indebita iscrizione all’albo

    L’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione (che può avvenire in ogni tempo ex art. 21 octies L. n. 241/1990), anche alla luce dell’art. 33, comma V, della Costituzione e non ha bisogno di specifica motivazione stante l’assenza ab origine di un requisito essenziale e imprescindibile ai fini dell’iscrizione stessa.

    Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Ferro), SS.UU, ordinanza n. 16255 del 8 giugno 2023

  • Le eccezioni all’obbligo di corrispondere esclusivamente con il collega non sono tassative

    L’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti. Infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 41 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti. Alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 41 cdf cit., non possono farsi rientrare nel comportamento complessivo dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • In sede di rinvio, il CNF è vincolato al principio di diritto enunciato dalla sentenza della Cassazione ed alle premesse logico-giuridiche della decisione

    Nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggetto della controversia, espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d’ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e la operatività del principio di diritto che in essa viene enunciato agli effetti della decisione finale della causa. La pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur non espressamente esaminate, in quanto non poste dalle parti o non rilevate d’ufficio, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • La riassunzione del giudizio di riassunzione davanti al CNF a seguito del rinvio della Cassazione

    Le modalità ed i termini di proposizione del giudizio di riassunzione dinanzi al CNF non sono regolati in maniera compiuta dalla legge professionale, la quale si limita a prevedere che «Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato» (art. 36, comma 8, L. 247/2012, già art. 56, u.c., RDL 1578/1933). In mancanza di disposizioni specifiche, deve quindi farsi applicazione delle norme e dei principi del codice di procedura civile, così come prevede l’art. 37, comma 1, L. 247/2012 («Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile»). Pertanto, ai sensi dell’art. 392 c.p.c., la riassunzione deve essere effettuata dalla parte (e non può essere effettuata d’ufficio) entro il termine di tre mesi dal deposito della sentenza della sentenza della Cassazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta irreprensibile

    La valutazione della condotta irreprensibile (art. 17 L. n. 247/2012), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Brienza), sentenza n. 12 del 28 febbraio 2023

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 15 del 28 febbraio 2023

  • L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

    Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 15 del 28 febbraio 2023

  • La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

    Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pardi), sentenza n. 14 del 28 febbraio 2023