Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato non può essere giudicato da un consigliere CDD iscritto al suo stesso Ordine

    In tema di procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) comporta la nullità della decisione assunta dal Consiglio territoriale (Nel caso di specie, alla sezione CDD aveva partecipato un Consigliere iscritto allo stesso Ordine degli Avvocati dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la decisione impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 34 del 16 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 371/2025.
    In arg. cfr. altresì:

    • CNF n. 143/2025, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica alla sezione che decide la ricusazione;
    • CNF n. 365/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario;
    • CNF n. 66/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola va individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione);
    • CNF n. 209/2021, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica al Presidente CDD nella fase di formulazione dell’eventuale proposta di definizione anticipata del giudizio con l’archiviazione immediata o il richiamo verbale (art. 58 co. 1 L. n. 247/2012, art. 12 Reg. CNF n. 2/2014);
    • CNF n. 80/2020, secondo cui l’incompatibilità in parola va valutata al momento della composizione della Sezione CDD, sicché non rileva il trasferimento dell’incolpato, nel corso del procedimento disciplinare, presso altro COA, di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa.
  • L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

    La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 29 del 10 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

    La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Palma), sentenza n. 28 del 10 febbraio 2026

  • I provvedimenti impugnabili avanti al C.N.F. costituiscono un numerus clausus

    La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza (Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato al CNF la nota con la quale il CDD aveva comunicato la definitività del richiamo verbale per mancata opposizione nei termini).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 27 del 10 febbraio 2026

  • L’erronea impugnazione al CNF del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

    Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Qualora, tuttavia, l’iscritto proponga erroneamente impugnazione tempestiva al CNF, il ricorso stesso deve essere dichiarato ammissibile e riqualificato, ai sensi dell’art. 341 c.p.c., in virtù del principio generale della translatio iudicii, in opposizione ex art. 14 Reg. CNF n. 2/2014, con conseguente trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 25 del 10 febbraio 2026

  • L’erronea trasmissione al CNF dell’impugnazione del richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare

    Il richiamo verbale pronunciato nella fase istruttoria preliminare (Capo III Reg. CNF n. 2/2014), è impugnabile dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al CDD medesimo ex art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014. Qualora, tuttavia, il CDD trasmetta erroneamente l’opposizione al CNF, quest’ultimo deve restituire gli atti al giudice disciplinare a quo affinché, revocato l’inflitto richiamo verbale, provveda ai successivi adempimenti di competenza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 24 del 10 febbraio 2026

  • Procedimento disciplinare: il richiamo verbale è impugnabile anche se deliberato in limine dall’assemblea plenaria su richiesta del Presidente CDD

    Il richiamo verbale può essere impugnato entro 30 giorni dai soggetti legittimati, qualunque sia la fase in cui lo stesso venga deliberato, e precisamente:
    1) se deliberato dalla Sezione disciplinare all’esito della fase decisoria (art. 28 Reg. CNF n. 2/2014 e art. 52 co. 1 lett. b L. n. 247/2012), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso dell’incolpato, del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto;
    2) se deliberato dalla Sezione disciplinare su proposta del Consigliere istruttore (art. 14, comma 4-bis, Reg. CNF n. 2/2014), può essere impugnato dinanzi al CNF su ricorso del P.M. e del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto mentre quest’ultimo può invece proporre, in tal caso, opposizione avanti al CDD medesimo affinché si proceda all’istruttoria.
    Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, nel silenzio della normativa primaria e secondaria, deve ritenersi che quest’ultima ipotesi trovi applicazione anche nel caso del c.d. “procedimento ultra-acceleratorio”, ovvero allorché il richiamo verbale sia deliberato in limine dal CDD in sede plenaria su richiesta del suo Presidente (art. 14, comma 2-bis, Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 24 del 10 febbraio 2026

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 25 del 10 febbraio 2026

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 27 del 10 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 314/2024, CNF n. 308/2024, CNF n. 301/2024.

  • Notifiche in proprio cartacee: l’autorizzazione del COA è costituzionalmente legittima

    È manifestamente infondata la qlc degli artt. 1, 3-bis e 7 della L. n. 53/1994, nella parte in cui disciplinano la concessione e la revoca dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee, per asserita disparità di trattamento rispetto alle notifiche a mezzo PEC (per le quali non abbisogna autorizzazione consiliare né è prevista revoca), trattandosi di modalità di notificazione ontologicamente diverse e soggette a differenti regimi di controllo e responsabilità.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026

  • Sulla revoca -doverosa o discrezionale- dell’autorizzazione alle notifiche in proprio cartacee

    Ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994, la revoca dell’autorizzazione alle notifiche cartacee in proprio è doverosa nel caso in cui l’avvocato sia attinto da una sanzione disciplinare almeno pari alla sospensione, mentre è discrezionale allorché, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, il COA ritenga motivatamente inopportuno che l’avvocato mantenga una funzione surrogatoria di quella dell’ufficiale giudiziario (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la delibera con cui il COA gli aveva revocato l’autorizzazione alle notifiche in proprio perché attinto da diversi precedenti disciplinari, ma tutti di gravità inferiore alla sospensione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 272/2016 e CNF n. 205/2014.

  • La cancellazione di diritto dall’elenco PSS è un atto vincolato a motivazione minima

    L’avvocato attinto da sanzione disciplinare definitiva superiore all’avvertimento è cancellato di diritto dall’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato (art. 81 del D.P.R. n. 115/2002) con provvedimento vincolato del COA, la cui motivazione può pertanto consistere nel mero richiamo al presupposto normativo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026

    NOTA
    Al COA spetta eseguire le sanzioni disciplinari (art. 62 co. 3 L. n. 247/2012 e art. 35 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014) nonché gli ulteriori eventuali effetti delle sanzioni stesse, purché definitive e non solo meramente esecutive (CNF parere n. 8/2024), ovvero la cancellazione amministrativa da elenchi la cui iscrizione e permanenza presuppongono l’assenza di condanne superiori ad una certa gravità, come ad esempio in tema di:

    • difese d’ufficio, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’”ammonimento” (recte, avvertimento), si sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 271/1989;
    • notifiche in proprio cartacee, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori alla censura, ai sensi dell’art. 7 L. n. 53/1994;
    • patrocinio a spese dello Stato (cd. gratuito patrocinio), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento, ai sensi dell’art. 81 DPR n. 115/2002;
    • mediaconciliazione (D.Lgs. n. 28/2010), con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett g DM n. 150/2023 (già art. 4 co. 4 lett. c DM n. 180/2010);
    • gestori della crisi di impresa, con riferimento a sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento negli ultimi 5 anni, ai sensi dell’art. 356 co. 3 lett. d D.Lgs. n. 14/2019.