Costituisce illecito disciplinare (art. 53, co. 2, cdf) il comportamento dell’avvocato che, fuori dall’udienza ed in assenza della controparte, avvicini il magistrato o lo contatti inviandogli una comunicazione personale per discutere della causa. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Galletti), sentenza n. 296 del 24 ottobre 2025