È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della intera disciplina del procedimento disciplinare a carico degli avvocati, che, a causa del numero ristretto dei componenti dell’organo disciplinare, possa in thesi rendere difficoltoso garantire la terzietà del giudice attraverso un adeguato meccanismo di incompatibilità, in quanto l’eliminazione dell’inconveniente potrebbe verificarsi non mediante la correzione di un dettaglio che non alteri il sistema normativo, ma solo a mezzo del venir meno di tale giurisdizione speciale e domestica, ovvero con una radicale modifica dell’intero sistema, di spettanza del legislatore e non della Corte costituzionale (Nella specie, l’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare aveva eccepito l’asserita incostituzionalità delle norme del procedimento disciplinare “per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., nonché dell’art. 117 Cost., in relazione all’art. 6 CEDU: a) nella parte in cui prevedono la concentrazione di funzioni in capo al medesimo organo, imponendo che la Sezione si pronunci sia nella fase istruttoria sia in quella decisoria; b) nella parte in cui non distinguono organicamente la figura del Consigliere istruttore dalla Sezione, limitandosi a prevedere una incompatibilità del primo nel solo momento in cui la Sezione è impegnata in attività deliberativa sulle sue proposte”).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare: chi ha deciso il cautelare può decidere anche il merito
L’incompatibilità che, ai sensi dell’art. 51 n. 4 e 52 cod. proc. civ., giustifica l’accoglimento dell’istanza di ricusazione per avere il giudice conosciuto del merito della causa in un altro grado dello stesso processo non è ravvisabile nell’ipotesi in cui gli stessi componenti del Collegio investito della decisione sul merito abbiano già deciso sulla sospensione cautelare nei confronti del medesimo incolpato, atteso che la decisione sul provvedimento cautelare appartiene ad una serie processuale autonoma sia per presupposti, sia per ambito di cognizione sia per effetti impugnatori e che essa, di conseguenza, non è in alcun modo riferibile “ad un altro grado dello stesso processo” (Nella fattispecie, il ricorrente aveva ricusato i Consiglieri CDD designati per il dibattimento nel procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti perché gli stessi avevano in precedenza deliberato a suo carico la sospensione cautelare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda).
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 384/2024, CNF n. 19/2022, CNF n. 16/2022, CNF n. 246/2021 nonché, in sede di Legittimità, Cass. SSUU n. 19030/2021. -
Procedimento disciplinare: l’istituto della ricusazione e dell’astensione risponde ad un principio di civiltà giuridica
Sebbene non espressamente previsto dalla legge n. 247/2012, l’istituto della ricusazione e dell’astensione si applica al procedimento disciplinare in ossequio ad un principio di civiltà giuridica, fatto proprio dagli artt. 6-9 del Reg. CNF n. 2/2014. In particolare, i Consiglieri possono essere ricusati solo “individualmente”, ovverosia la ricusazione deve essere non solo riferita a singoli componenti ma anche avere ad oggetto specifiche e individuali ragioni, essendo inammissibile una ricusazione collettiva che tradirebbe la ratio dell’istituto, giacché l’istituto in parola può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio giudicante, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
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La riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD
Qualora, in sede di gravame, l’incolpato non sia assolto o prosciolto, il CNF non è tenuto a decidere in merito ad una eventuale riduzione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, in mancanza di una esplicita domanda di parte (Nel caso di specie, nelle proprie conclusioni il ricorrente aveva esclusivamente chiesto il proscioglimento, senza contestualmente domandare, neppure in via subordinata, la riduzione della sanzione. In applicazione del principio di cui in massima, nel rigettare il gravame, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 129/2024. -
La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale
Il giudice della deontologia può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, ferma restando l’autonomia della valutazione sulla rilevanza disciplinare del fatto.
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La “nuova” pregiudizialità penale: la sospensione del procedimento disciplinare è ora una (facoltativa) eccezione
Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti”.
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Procedimento disciplinare: le notifiche e comunicazioni PEC del CDD
Il Consiglio distrettuale di disciplina ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata (che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario), senza peraltro bisogno delle formalità previste per il processo civile (relata e attestazione di conformità).
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Procedimento disciplinare: solo la mancanza o nullità della citazione a giudizio (e non pure delle comunicazioni precedenti) vizia la decisione del CDD
La mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. Di contro, eventuali mancanze o vizi delle comunicazioni all’incolpato nelle precedenti fasi predibattimentali (art. 11 e ss. Reg. CNF n. 2/2014) non possono comportare la nullità della decisione conclusiva e devono comunque ritenersi senz’altro sanati, e quindi privi di conseguenze caducatorie derivate, da una successiva regolare citazione per il giudizio dibattimentale disciplinare. Infatti, il procedimento disciplinare di primo grado ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa. Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa.
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L’omessa motivazione circa i criteri per la scelta della sanzione disciplinare irrogata ovvero per la quantificazione della durata della sospensione (anche cautelare)
La mancata indicazione, da parte del Consiglio territoriale, dei criteri per la scelta e la quantificazione durata della sospensione (anche cautelare) ovvero della sanzione irrogata, non integra alcuna nullità della decisione, non sussistendo uno specifico obbligo motivazionale, ma esclusivamente un criterio di adeguatezza, in relazione all’offesa alla dignità e al decoro della classe professionale che dal comportamento riconosciuto possano derivare. In ogni caso, anche laddove fosse previsto sul punto un obbligo motivazionale, la sua mancanza non provocherebbe la nullità, ovvero l’annullabilità, della decisione impugnata, in quanto all’eventuale carenza motivazionale il CNF quale giudice d’appello potrebbe, con i poteri conferitigli dalle norme, supplire, apportando tutte le integrazioni che ritenga necessarie.
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 4/2025, CNF n. 462/2024, CNF n. 438/2024, CNF n. 133/2023, CNF n. 25/2023. -
La rilevanza anche disciplinare dei reati sessuali a danno di minorenni
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato integrante violazione delle norme penali in tema di pedopornografia, così violando i basilari principi di dignità, decoro e probità che costituiscono patrimonio dell’intera comunità forense, a tutela dell’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, quale professionista che deve essere leale e corretto, in ogni ambito della propria attività, anche extra-professionale (Nel caso di specie, nel corso di indagini penali per reati di natura sessuale ai danni di una minorenne, venivano altresì rinvenuti nel telefono dell’incolpato/imputato circa 30mila video e foto ritraenti minori di anni diciotto in pose a sfondo sessuale e coinvolti in atti sessuali).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 485/2024.